Tribunale di Torre Annunziata – Applicabilità anche alla liquidazione controllata del criterio della prevalenza delle misure penali prevista con riferimento alla liquidazione giudiziale.

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Data di riferimento: 
11/02/2025

Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sez. III civ., 11 febbraio 2025 – Pres. Emanuela Musi, Rel. Anna Laura Magliulo, Giud. Adele Carlino.

Rapporti tra liquidazione controllata e misure cautelari reali – Applicabilità delle disposizioni valide in tema di liquidazione giudiziale – Sistema fondato, salve ben precise eccezioni, sulla prevalenza delle misure penali.

Stante che in presenza di una lacuna normativa possono trovare applicazione nel corso della liquidazione controllata per analogia le disposizioni previste per la procedura maggiore, vale a dire quelle che regolano la liquidazione giudiziale, deve ritenersi che in tema di rapporti tra liquidazione controllata e misure cautelari reali possano trovare applicazione le norme contenute nel titolo VIII del CCII che regolano tali rapporti con riferimento alla liquidazione giudiziale. Esso si compone di quattro articoli di cui il primo, l'art. 317 C.C.I, già dal suo titolo “Principio di prevalenza delle misure cautelari e tutela dei terzi” lascia intendere quale risulti essere stata la scelta del legislatore che, da un lato, ha adottato un sistema normativo fondato sulla prevalenza delle misure cautelari reali penali (vale a dire dei sequestri delle cose di cui è consentita la confisca ex art. 321, secondo comma, c.p.p. - rif. all art. 240 c.p. cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e che ne sono il prodotto o il profitto - e vedono la propria attuazione disciplinata dall'art.104 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) rispetto alla gestione concorsuale, con conseguente applicazione degli artt. 63 e 64 del D. Lgs. n. 159/2011, Codice antimafia, come comportanti l'esclusione, o separazione, di detti beni dalla liquidazione giudiziale la quale, se già aperta, sarebbe destinata a chiudersi ove non ne residuino degli altri; dall'altro ha previsto eccezioni a tale regola negli art. 318 e 319 C.C.I, ove ha stabilito la recessività del sequestro preventivo (art. 321, primo comma, c.p.p.) e, in modo ancora più radicale, del sequestro conservativo (art. 316 c.p.p, e 54 D.Lgs. 231/2001) siano essi antecedenti o successivi all'apertura della liquidazione giudiziale, per la loro omogeneità funzionale con la procedura stessa [nello specifico il Tribunale ha pertanto respinto il reclamo proposto dal creditore ipotecario, come ammesso al passivo per la totalità del suo credito avverso il provvedimento di revoca parziale del piano di riparto, disposto dal G.D. in una procedura di liquidazione controllata, sulla scorta del fatto che una parte del ricavato distribuito era frutto della vendita di un bene immobile oggetto di un precedente sequestro conservativo, che trascritto e reso pubblico anche nell'atto di vendita, era successivamente sfociato in una confisca, a carico del debitore, fino ad un determinato importo che quel creditore, come soddisfatto, seppure in buona fede, aveva dovuto restituire, ciò in ragione dell'antecedenza temporale della confisca rispetto alla procedura liquidatoria] ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32773/CrisiImpresa?Misure-cautelari-reali-penali-e-revoca-parziale-del-piano-di-riparto-approvato-in-sede-di-liquidazione-controllata

[con riferimento alla possibile estensione, nei limiti della compatibilità, alla liquidazione controllata, perché espressamente richiamate, di altre norme del CCII, nonché in presenza di una qualche lacuna normativa per analogia, in particolare, di gran parte della disciplina della liquidazione giudiziale, cfr. in questa rivista: Tribunale di Ferrara, 07 dicembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7470; in tema di prevalenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari rispetto alla dichiarazione di fallimento anche se anteriore: Corte di Cassazione, Sez. Un. Penali, 06 ottobre 2023, n. 40797 https://www.unijuris.it/node/7270]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza