Corte di Cassazione (8794/2025) – Inammissibilità di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c che concerna questioni di fatto e non di diritto o che sia volto ad avallare una scelta interpretativa già seguita dal giudice a quo.

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Data di riferimento: 
03/04/2025

Corte di Cassazione, Prima Presidenza, 03 aprile 2025, n. 8794 – Prima Presidente Estensore Margherita Cassano.

Concordato preventivo - Debitore – Istanza di riconoscimento di misura protettiva atipica o cautelare - Istanza di sospensione di taluni effetti cambiari e assegni postdatati – Dubbi interpretatativi in tema di natura giuridica e presupposti e, quindi, di riconoscibilità di tale misura - Rinvio pregiudiziale exart. 363 bis c.p.c- Inammissibilità delle questioni sollevate – Ragione sottostante – Natura non di diritto ma implicanti un giudizio di fatto –Finalità di ottenere un mero avvallo di orientamenti che il tribunale ha già fatti suoi

Vanno dichiarate inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Brindisi [cfr. in questa rivista : Ordinanza del Tribunale di Brindisi, 03 dicembre 2024 https://www.unijuris.it/node/8159 che ha disposto il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c per la risoluzione di dubbi interpretativi sorti nel corso di un procedimento instaurato da una società per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 40 e 44, comma 1, C.C.I., a fronte della richiesta avanzata dalla debitrice di ottenere, quali misure protettive atipiche e cautelari, la sospensione di taluni effetti cambiari e assegni postdatati la cui messa all’incasso avrebbe pregiudicato la trattativa con i creditori], in quanto:

  • i quesiti indicati sub 1) e sub 2), nella parte in cui riguardano le misure protettive “tipiche”, si palesano ultronei rispetto alla fattispecie concreta su cui dovrà pronunciarsi il rimettente, difettandone perciò la rilevanza;

  • anche il quesito sub 4) si palesa non pertinente rispetto alla fattispecie in esame, giacché non risulta che si sia verificata la scadenza della misura richiesta dalla società che ha presentato istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

  • in relazione al quesito sub 3), l’interpretazione e la qualificazione della domanda di sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati in termini di misure protettive atipiche ovvero di misure cautelari sono rimesse al “potere-dovere” del giudice di merito e la questione che pone l’ordinanza di rimessione non è – da un lato - “esclusivamente di diritto”, in quanto presuppone una indagine di fatto sugli atti processuali rilevanti che spetta allo stesso giudice del merito; dall’altro lato, invece, la questione pare svolta al fine di conseguire un mero avallo rispetto ad orientamenti che in precedenza lo stesso tribunale ha seguito. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-prima-presidenza-3-aprile-2025-n-8794-pres-est-cassano

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32930/CrisiImpresa?Misure-protettive-nel-concordato-e-rinvio-pregiudiziale%3A-valutazione-rimessa-al-giudice-del-merito.

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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