Corte di Cassazione (7512/2025) – Inammissibilità della compensazione da parte del curatore di un credito IVA anteriore alla dichiarazione di fallimento con i debiti maturati in corso di procedura.

Corte di Cassazione, Sez.V tributaria, 21 marzo 2025, n. 7512 – Pres. Giuseppe Fuochi Tinarelli, Rel. Salvatore Leuzzi.
Fallimento – Compensazione tra crediti e debiti IVA – Non ammissibilità tra operazioni ante e post fallimento – Conservazione da parte del curatore della medesima partita IVA – Irrilevanza – Fondamento.
In tema di fallimento (e di liquidazione giudiziale), ancorché il curatore conservi la partita IVA dell’insolvente non è legittimato a compensare ex art. 56 L. fall. (norma riprodotta nell’art. 155 CCII) il credito IVA sorto anteriormente all’apertura del concorso con i debiti maturati in costanza di procedura, il che non viola il principio di neutralità dell’imposta avuto riguardo alla diversità delle due posizioni, che, infatti, esigono la redazione da parte del curatore di distinte dichiarazioni IVA, inerenti, l’una le operazioni effettuate dall'imprenditore dichiarato fallito, l’altra le sole operazioni successive alla sentenza di apertura del fallimento (ora della liquidazione giudiziale). (Massima Ufficiale)
[in tema di ammissibilità della compensazione, ex art. 56 della l. fall., del credito IVA chiesto a rimborso dal fallito con i debiti erariali sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile successivamente, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 29 maggio 2019, n. 14620 https://www.unijuris.it/node/5222 e Corte di Cassazione, Sez. 5, 13 luglio 2023, n. 20063 https://www.unijuris.it/node/7134.