Corte di Cassazione (5964/2025) – Solo il pagamento integrale attribuisce al fideiussore il diritto di regresso nei confronti del debitore fallito e lo legittima a proporre domanda di ammissione al passivo del credito così maturato.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 marzo 2025, n. 5964 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Fallimento – Formazione dello stato passivo - Fideiussore del fallito che non essendo stato escusso non abbia ancora pagato - Possibile ammissione al passivo con riserva – Esclusione – Acquisizione del diritto di regresso, in surrogazione del creditore soddisfatto, solo dopo che lo abbia pagato.
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, deve ritenersi che ex art. 61, comma 2, L. fall., il fideiussore non vanta un diritto di regresso prima del pagamento del debito garantito e non può, pertanto, essere ammesso al passivo con riserva quale credito condizionale; la sua ammissione al passivo potrà invece avvenire, data la natura concorsuale del credito di regresso, solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore. (Massima Ufficiale) [la Corte al riguardo ha sottolineato che il fideiussore, che al momento della dichiarazione di fallimento del debitore non abbia ancora pagato il creditore del fallito, non può al riguardo dolersi del fatto che, in difetto di accantonamenti (come quelli cui avrebbe avuto diritto se fosse stato ammesso con riserva), subisca il rischio che, una volta eseguito il pagamento, ed ammesso al passivo il suo diritto di regresso, i riparti medio tempore eseguiti abbiano esaurito l’attivo utilmente distribuibile in suo favore, trattandosi di pregiudizio cui sono esposti i creditori insinuatisi tardivamente, anche incolpevolmente, al passivo nell’ipotesi in cui si pervenga celermente alla liquidazione dell’attivo e alla distribuzione del suo ricavato, quindi, alla chiusura del fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-6-marzo-2025-n-5964-pres-ferro-est-dongiacomo
[quanto al fatto che il credito di regresso del fideiussore del soggetto fallito (che abbia pagato il creditore originario dopo il fallimento del debitore principale) non dipenda dalla preventiva presentazione di una domanda di ammissione al passivo condizionata al fine di costituire un effetto prenotativo, ma derivi esclusivamente dalla completa soddisfazione del creditore per effetto del pagamento del coobbligato, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione Sez. I civ., 17 gennaio 2008, n. 903 https://www.unijuris.it/node/631; decisione poi sostanzialmente confermata, cfr: Cassazione civile, Sez. I, 17 Ottobre 2018, n. 26003 https://www.unijuris.it/node/4523, Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 13 luglio 2017 n. 17413 https://www.unijuris.it/node/3748 e Cassazione civile, Sez. I 11 maggio 2013, n. 613 https://www.unijuris.it/node/1986; quanto al fatto che, anche in sede di concordato, il fideiussore prima del pagamento non abbia un credito di regresso nei confronti del debitore come ammesso a quella procedura e non sia pertanto titolare di un diritto di voto: Cassazione civile, Sez. I, 06 Settembre 2019, n. 22382 https://www.unijuris.it/node/4914 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 17 maggio 2022, n. 15876 https://www.unijuris.it/node/6305; quanto al fatto che il fideiussore che, seppur escusso, non abbia ancora pagato il creditore non sia neppure titolare del diritto di chiedere il fallimento del debitore principale, pur avendolo convenuto in giudizio con l'azione di rilievo ex art. 1953 c.c., trattandosi di iniziativa processuale volta ad ottenere un “facere” e non un “dare”: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2020, n. 25317 https://www.unijuris.it/node/5391].