Tribunale di Avellino – Liquidazione controllata: l’assenza di procedure esecutive non è condizione ostativa qualora la domanda sia proposta dal creditore. Parimenti l’assenza di attivo, salva l’eccezione del debitore.

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Data di riferimento: 
12/03/2025

Tribunale di Avellino, 12 marzo 2025 – Presidente dott. Gaetano Guglielmo, Consigliere estensore dott. Pasqualle Russolillo

Liquidazione controllata – Legittimazione del creditore – Assenza di procedure esecutive – Condizione non ostativa.

Liquidazione controllata – Domanda del creditore – Incapienza del debitore – Condizione non ostativa.

In tema di liquidazione controllata, la legittimazione a presentare la domanda di apertura della procedura è estesa, dal legislatore, ai creditori, i quali possono presentarla “anche in pendenza di procedure esecutive”, dal che consegue che l’assenza di procedure esecutive individuali non è condizione ostativa, con la precisazione, tuttavia, che, il creditore istante è tenuto a provare che l’inadempimento è dovuto non ad una mera difficoltà finanziaria superabile nel breve periodo, ma ad una vera e propria condizione di insolvenza, ovvero di definitiva incapacità del proprio debitore ad onorare i propri debiti. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Ai fini della procedibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal creditore non occorre l’ulteriore dimostrazione che il debitore persona fisica risulti titolare di utilità distribuibile in favore della massa; l’art. 268, III° CCII, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 136/2024, richiede la sussistenza di una siffatta condizione solo quando la domanda provenga dal debitore. Ne deriva che l’apertura della procedura non è preclusa, pure in assenza di attivo, quando il debitore persona fisica abbia omesso di sollevare tempestivamente e ritualmente la relativa eccezione nei termini e nelle forme di legge (mediante deposito dell’attestazione di incapienza resa dall'OCC già alla prima udienza, ovvero entro il medesimo termine di preclusione, dimostrata l'avvenuta presentazione della relativa istanza all'OCC e richiesto al giudice un termine per l'integrazione documentale, ove l'attestazione non sia stata ancora redatta, che non può comunque superare i sessanta giorni). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala la modifica normativa introdotta con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter) all’art. 268, II° CCII: 3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l’impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all’attestazione i documenti di cui all’articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all’OCC la richiesta di cui al primo periodo e l’attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta, nella relazione di cui all’articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.”]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32918/CrisiImpresa?Apertura-della-liquidazione-controllata-in-carenza-di-eccezione-di-incapienza

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza