Corte d'Appello di Catania - Concordato semplificato: necessario rispetto dell'ordine della cause di prelazione.

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Data di riferimento: 
26/02/2025

Corte d'Appello di Catania, Sez. I civ., 26 febbraio 2025 – Pres. Antonella Vittoria Balsamo, Cons. Rel. Enrico Rao, Cons. Dora Bonifacio.

Concordato semplificato – Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione – Inderogabilità - Mancanza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale - Assicurazione di una qualche utilità per tutti i creditori – Ulteriori regole da rispettarsi.

Nel concordato semplificato ex art. 25-sexies C.C.I., il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione costituisce ai sensi del comma 5 un principio inderogabile per l’omologazione, che deve coesistere con quelli della mancanza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale (ora ex D.Lgs. 136/2024 anche rispetto alla liquidazione controllata) e dell’assicurazione di una qualche utilità per tutti i creditori. La falcidia dei crediti privilegiati non è dunque consentita in ragione della necessità di rispettare questi ulteriori presupposti e si deve, pertanto, considerare ammissibile solo in caso di incapienza del bene su cui grava la garanzia, e non quando l’attivo disponibile ne consente il pagamento integrale.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza