Tribunale di Genova - Concordato minore: considerazioni in tema di applicabilità del cram down a fini omologativi.

Tribunale di Genova, Sez. VII civ. - Sezione Procedure Concorsuali, 13 febbraio 2025 (data del provvedimento) – Giudice Pietro Spera.
Concordato minore – Cram down – Condizioni di applicabilità.
Sulla base del disposto dell'art. 80, comma 3, seconda parte, C.C.I. può venir omologato il concordato minore come proposto da un soggetto sovraindebitato, la cui esposizione risulti costituita quasi per la sua totalità da debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, anche in assenza di adesione da parte di quella, laddove ricorrano le seguenti condizioni: - il piano è ammissibile e fattibile; - l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria sarebbe risultata determinante per il raggiungimento delle maggioranze; - è stata accertata la convenienza per l’amministrazione finanziaria della proposta rispetto all’alternativa della “liquidazione controllata”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata )
[quanto al presupposto riportato per ultimo, si fa presente, che il suddetto comma, prima della modifica introdotta dal D. Lgs. 136/2024, faceva più genericamente riferimento alla convenienza rispetto “all'alternativa liquidatoria”].