Tribunale di Napoli – Composizione negoziata e istanza di misure protettive e cautelari: tribunale territorialmente competente e vaglio da eseguirsi da parte del giudice.

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Data di riferimento: 
18/02/2025

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 18 febbraio 2025 – Giudice Livia De Gennaro.

Composizione negoziata- Istanza di conferma delle misure protettive e di riconoscimento di misure cautelari – Disallineamento tra la sede legale ed il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi - Tribunale da considerarsi territorialmente competente.

Composizione negoziata - Istanza di misure protettive e di misure cautelari – Criterio cui il giudice deve attenersi per poterle riconoscere – Ragione sottostante.

In caso di disallineamento tra la sede legale ed il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (c.d. COMI), la competenza territoriale a decidere della conferma delle misure protettive o della concessione delle misure cautelari, come da richiesta formulata in sede di composizione negoziata, si deve ritenere spetti, in virtù del richiamo all’art. 27 C.C.I. contenuto nell’art. 19, primo comma C.C.I. e della previsione di cui ai commi 2 e 3, appunto, dell'art. 27, al Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, ossia assume tutte le scelte gestionali e operative e svolge l'attività lavorativa, ciò anche se l'istanza di nomina dell'esperto sia stata proposta presso la Camera di Commercio in cui la società ha la sua sede legale così come previsto dall’art. 12 C.C.I., poiché quello individuato dall'art. 12 è un criterio “secco” mentre, per contro, l'art. 19 individua il tribunale competente secondo i criteri “variabili” dell'art. 27 che contempla la possibilità che si possa, sulla base della situazione reale, derogare alla presunzione che vorrebbe esistere una coincidenza tra centro degli interessi principali e sede legale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive, o a rilasciare le misure cautelari richieste dal debitore, il giudice deve operare un bilanciamento tra gli interessi del richiedente e le aspettative dei creditori, verificando secondo un vaglio “in astratto” l'utilità di un percorso che dovrebbe restituire valore e benessere collettivo ai consociati e nuove opportunità all'imprenditore senza pregiudicare ingiustamente i creditori; perché possa far ciò, stante che la valutazione cui è chiamato avviene nella fase di avvio della composizione negoziata quando il piano di risanamento dell'impresa può essere anche solo tratteggiato a grandi linee e verosimilmente soggetto a modifica anche in ragione dello svolgimento delle trattative, al giudice non è richiesto di valutarne “in concreto” la ragionevolezza e la solidità essendo sufficiente che verifichi che non risulti manifestamente inammissibile a causa della palese inattitudine dello stesso a raggiungere l'obiettivo della risoluzione della crisi cui deve essere finalizzato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32789/CrisiImpresa?La-competenza-territoriale-sulla-conferma-delle-misure-protettive-in-caso-di-disallineamento-tra-sede-legale-e-COMI#google_vignette

[nello specifico, vertendosi in una situazione di quel tipo, il Tribunale è stato chiamato a stabilire se la pendenza di una istanza di liquidazione giudiziale proposta da un terzo fosse o meno d'ostacolo in particolare all'ammissibilità dell'accesso ex art 17 C.C.I. alla composizione negoziata e ha concluso, anche alla luce della modifica all'art. 25 quinquies C.C.I. operata dal correttivo ter, D.Lgs 136/2024,che sarebbe irragionevole, stante la ratio sottesa a quella procedura intesa quale percorso stragiudiziale volto alla risoluzione della crisi, della precrisi, ovvero della insolvenza reversibile, nel caso in cui sia possibile il risanamento dell'impresa, precludere l'accesso del debitore a quell'istituto solo perché anticipato dall'iniziativa di un creditore o del P.M.].

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza