Tribunale di Rimini - Liquidazione controllata: limite entro il quale può essere acquisito all'attivo della procedura il TFR riconosciuto al debitore.

Tribunale di Rimini, 28 febbraio 2025.– Giudice estensore Francesca Miconi.
Liquidazione controllata - Importo versato sul c.c. della procedura a titolo di TFR – ammontare di spettanza del debitore – Quantificazione da eseguirsi dal G.D. ex art. 545 c.p.c.
Stante che in sede di liquidazione controllata, rimangono esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili tra cui in particolare ex art. 268, quarto comma, lettera a), C.C.I. quelli da riconoscersi da parte di privati a titolo di stipendio o altro trattamento derivante da rapporto di lavoro o impiego, compreso anche il TFR, nel caso in cui quest'ultimo divenga esigibile e venga versato sul conto corrente della procedura, il Liquidatore richiede al giudice delegato di fissare, nei limiti stabiliti dall’art 545 c.p.c., l'importo che potrà risultare acquisito all’attivo e, di conseguenza, quello da versare sul conto corrente del debitore. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)