Tribunale di Napoli - Fallimento: prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori condannati per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Liquidazione equitativa del danno: condizione necessaria.

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Data di riferimento: 
28/10/2024

Tribunale di Napoli, Sez. specializzata in materia d'impresa, 28 ottobre 2024 – Pres. Leonardo Pica, Rel. Ornella Minucci, Giud. Adriano Del Bene.

Fallimento - Bancarotta fraudolenta documentale - Condanna in sede penale degli amministratori della società fallita – Avvenuta costituzione del curatore quale parte civile nel corso di quel giudizio – Esercizio da parte di quello dell'azione di responsabilità – Criterio cui attenersi per stabilire se prescritta.

Fallimento - Azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori – Liquidazione del danno in via equitativa – Applicazione del criterio dello sbilancio fallimentare – Condizione necessaria perché non risulti eccessivamente punitiva.

La condanna inflitta in sede penale per il reato di bancarotta fraudolenta documentale comporta l’applicazione dell’art. 2947, comma 3, c.c., secondo il quale “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica all’azione civile”; inoltre, la costituzione di parte civile ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale [i suddetti principi sono stati considerati decisivi al fine di ritenere non prescritta l'azione di responsabilità intentata ex art. 146 L.F. dal curatore, in precedenza costituitosi quale parte civile in sede penale, nei confronti degli amministratori di fatto e di diritto della società fallita come condannati per quel delitto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La liquidazione equitativa del danno tenendo conto dello sbilancio fallimentare, decisa dal tribunale nei confronti degli amministratori risultati soccombenti nel corso dell'azione di responsabilità intentata dal curatore nei loro confronti, non assume connotati sanzionatori ed eccessivamente punitivi in ragione dell'addebitamento ai responsabili anche delle conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio sociale che non sono causalmente riconducibili all’attività di mala gestio da loro perpetrata, laddove, come nel caso di specie, non vi è alternativa alla dimostrazione del nesso causale e del danno realmente cagionato il cui onere probatorio è divenuto impossibile per la curatela a fronte di scelte gestionali funzionali ad impedire di risalire alle vicende economiche e finanziarie che hanno anticipato la dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32769/CrisiImpresa?Azione-di-responsabilit%C3%A0%3A-bancarotta-documentale-e-liquidazione-equitativa-del-danno-corrispondente-allo-sbilancio-fallimentare

[in tema di azioni di responsabilità intentate dal curatore e di competenza funzionale del Tribunale delle imprese, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 29 settembre 2016 n. 19340 https://www.unijuris.it/node/3219; in tema di possibile liquidazione equitativa del danno nei confronti degli amministratori ritenuti responsabili, in sede di azione di responsabilità, di atti di mala gestio consistenti nella mancata tenuta delle scritture contabili: Cassazione civile, Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: