Tribunale di Vicenza - Concordato minore: anche il soggetto sovraindebitato con una situazione debitoria “mista” in quanto già imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, può farvi ricorso.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/03/2025

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. Procedure Concorsuali, 13 marzo 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Davide Ciutto.

Sovraindebitamento - Concordato minore – Persona fisica già imprenditore individuale – Avvenuta cancellazione dal registro delle imprese – Situazione debitoria “mista” - Apporto di risorse esterne Possibile accesso a quello strumento di regolazione della crisi – Ragione sottostante.

Lo strumento per la risoluzione della crisi rappresentato dal concordato minore risulta ammissibile anche se vi faccia ricorso, in presenza di una indebitatoria “mista”, il soggetto già imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese che non esercita più tale attività ma ne ha iniziata una diversa, dovendosi interpretare in senso costituzionalmente orientato il divieto di cui all’art. 33, comma 4, C.C.I. come riferito alle sole società che con la cancellazione si estinguono e non anche agli ex imprenditori individuali che continuano invece a rispondere dei debiti col loro patrimonio presente e futuro, pena altrimenti una disparità di trattamento non giustificata ex art. 3 Cost. con il professionista cancellato dal proprio albo e anch'esso non più operativo e con le altre figure ex art. 2, lett. c, C.C.I. (richiamato dall’art. 74, comma 1, C.C.I.) sussumibili in “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (come il garante professionale per debiti d'impresa, non consumatore, o il socio illimitatamente responsabile) che, come rilevato in dottrina, possono accedere senza limitazioni di sorta a quello strumento. Non si spigherebbe altrimenti perché quei soggetti possano accedere, avvalendosi ex art. 74, secondo comma, C.C.I. dell'apporto di risorse esterne, al concordato (esclusivamente ) liquidatorio pur dopo la cancellazione della società per ristrutturare l’esposizione debitoria maturata e l’imprenditore individuale invece no, non sussistendo tra i due casi significative differenze.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[a detta del tribunale non rileva in senso contrario neppure il fatto che con il correttivo ter 2024 è stata introdotta la possibilità per il debitore persona fisica di richiedere la liquidazione controllata con “diritto all’esdebitazione” ai sensi dell’art. 33, comma 1 bis, C.C.I., con esclusione di qualsivoglia pregiudizio per le ragioni del debitore, anche oltre il termine previsto dal comma 1, vale a dire oltre l'anno dalla cessazione dell'attività imprenditoriale, ciò in quanto in particolare l'art. 7 C.C.I. prevede. la preferenza generalizzata per la trattazione dello strumento di regolazione alternativo alla liquidazione, sull’ovvio presupposto che quello negoziale sia più vantaggioso per il debitore ].

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-vicenza-13-marzo-2025-est-ciutto

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32926/CrisiImpresa?L%E2%80%99imprenditore-individuale-cancellato-pu%C3%B2-accedere-al-concordato-minore%3F

[cfr. in questa rivista: Tribunale Ancona, 15 Novembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7317 e Tribunale di La Spezia, 30 agosto 2023 https://www.unijuris.it/node/7188].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza