Tribunale di Brindisi - Composizione negoziata: la protezione dell'imprenditore attraverso il riconoscimento di misure protettive non si può considerare estesa ad un eventuale suo fideiussore.

Tribunale di Brindisi, 03 marzo 2025 (data della pronuncia) – Giudice Antonio Ivan Natali.
Composizione negoziata – Avvenuto riconoscimento di misure protettive – Protezione da ritenersi circoscritta al solo imprenditore, non a soggetti terzi – Esclusione da ritenere ricomprenda anche i fideiussori, che tali risultino effettivamente essere – Possibilità che tale tutela venga invece estesa ad un imprenditore di fatto.
Il legislatore prevedendo la possibilità in sede di composizione per l'imprenditore di godere di misure protettive, tipiche o atipiche, del di lui patrimonio a difesa delle trattative in corso di svolgimento o da attivarsi, non ha inteso, attraverso tale strumentario rimediale, proteggere soggetti diversi da quello, ma, soprattutto, deve ritenersi estranea alla ratio della norma speciale dell'art. 18, e conseguentemente dell'art. 19 C.C.I., la salvaguardia del patrimonio di terzi, includendo, invece, la stessa, nel raggio delle misure protettive quei beni che, pur non essendo di titolarità dell’imprenditore, siano stati concretamente asserviti da quello all’esercizio dell’attività di impresa, in linea con la ratio legis di preservare i valori aziendali e la loro redditività sul mercato [nello specifico il Tribunale, pur avendo affermato che tra i soggetti da considerarsi esclusi da tale protezione si dovevano ricomprendere anche i fideiussori dell'imprenditore, ha pur tuttavia confermato le misure protettive tipiche ex art 18 C.C.I. come operanti erga omnes non solo nei confronti dell'imprenditore ma anche della di lui madre per avere quella stessa assunto le vesti, non di mero garante delle obbligazioni del figlio, ma di vero e proprio cogestore dell’attività di impresa, non limitandosi a sporadici finanziamenti, ma ponendo in essere un’attività di somministrazione sistematica di liquidità in favore di quello, attività che, unitamente all’asserita e non contraddetta collaborazione all’interno della di lui azienda, non rendeva del tutto implausibile l’assunto per cui la stessa avrebbe assunto la veste di imprenditore di fatto, con le conseguenze penali e civili che conseguono all’assunzione di tale veste, ma anche con la possibilità di beneficiare delle agevolazioni, previste, soprattutto di recente, dal microsistema del codice della crisi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brindisi-3-marzo-2025-est-natali
http://www.fallimentiesocieta.it/node/2460
[cfr, in questa rivista: Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 24 gennaio 2024 https://www.unijuris.it/node/7573].