Tribunale di Trapani -. Composizione negoziata: presupposti perché le domande di conferma delle misure protettive ed, in particolare, di riconoscimento di misure cautelari, possano essere accolte.

Tribunale di Trapani, Sez. civile, 11 marzo 2025 (data della pronuncia) – Giudice Anna Loredana Ciulla.
Composizione negoziata – Presentazione del ricorso volto alla conferma delle misure protettive tipiche - Contestuale istanza di riconoscimento di misure cautelari atipiche – Proporzionalità del sacrificio dei creditori e altri presupposti perché possa venir accolta.
Affinché in sede di composizione negoziata possa trovare accoglimento l'istanza di conferma ex art. 19 C.C.I. delle misure protettive come già riconosciute al ricorrente ai sensi dell'art. 18 C.C.I., nonché di concessione di misure cautelari atipiche, premesso che, ferma la previsione dell'esperto che un risanamento risulti possibile, il tribunale é tenuto con riferimento ad entrambe quelle richieste ad accertare che in tale ottica il sacrificio imposto ai creditori non risulti eccessivo, lo stesso deve, quanto alla seconda richiesta, verificare che ricorrano i presupposti del fumus boni juris, vale a dire che le misure cautelari richieste risultino strumentali, come da prove fornite dal richiedente e come da conferma dell'esperto, a far sì che la situazione di squilibrio patrimoniale e economico-finanziario che renderebbe probabile la crisi e l'insolvenza possa essere mediante il ricorso a trattative essere scongiurata, nonché quella del periculum in mora, da intendersi quale rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicale l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il ritorno ad una situazione di equilibrio che renda possibile un soddisfacimento seppur parziale dei creditori. [nello specifico, il Tribunale in presenza di tutti i necessari presupposti ha confermato per la durata dei 120 giorni dalla pubblicazione dell'istanza del debitore nel registro delle imprese le misure protettive tipiche e, ha riconosciuto per la stessa durata, le seguenti misure cautelari atipiche: sospensione dell'obbligo di rimborso della quota capitale e della quota interessi dei finanziamenti bancari elencati nei primi sette numeri del ricorso; inibitoria per gli istituti di credito in oggetto e per eventuali cessionari dei relativi crediti, di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla Crif per effetto della sospensione dei pagamenti; inibitoria per i medesimi soggetti e per eventuali cessionari dei relativi crediti di escutere le garanzie statali rilasciate dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale; sospensione dei pagamenti dovuti ai sensi della rottamazione quater; sospensione della determinazione dei versamenti rateali Iva come indicati nei successivi punti del ricorso; sospensione della determinazione della Gestione Separata INPS]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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