Tribunale di Torino - Esdebitazione del debitore incapiente: non necessità che la domanda sia presentata mediante ricorso all'assistenza tecnica di un difensore.

Tribunale Ordinario di Torino, Sez. VI civ. - Procedure concorsuali, 11 marzo 2025 (data della pronuncia) – Giudice Stefano Miglietta.
Esdebitazione del debitore incapiente – Natura del procedimento – Assenza di obbligo di assistenza da parte di un difensore – Fondamento.
L’art. 283, comma 3, C.C.I., che regola il procedimento avente ad oggetto la domanda di esdebitazione del debitore incapiente, nulla specifica rispetto alla necessità o meno che il debitore sia assistito da un avvocato: la disposizione si limita, infatti, a stabilire che “la domanda di esdebitazione è presentata tramite l’OCC al giudice competente unitamente alla seguente documentazione” (segue elenco). L’assenza di un’indicazione precisa in merito alla difesa tecnica di un difensore non è però dirimente né nel senso della sua necessità, né in quello della sua superfluità; pur tuttavia, stante che l’art. 9, comma 2, inserito dal legislatore del Codice tra i principi generali di carattere processuale, prevede che “salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio” e che non vi sono pertanto dubbi che il principio di obbligatorietà della difesa tecnica, con conseguente riconoscimento della prededuzione a favore del professionista cui si è fatto ricorso, si applichi a tutti i casi di procedimento unitario, ad eccezione di quelli per i quali è la legge a prevedere un’espressa deroga (artt. 40, comma 5, con riferimento alla domanda di liquidazione giudiziale proposta dal debitore; stessa cosa ma con necessità dell'assistenza di un OCC in tema di domanda di liquidazione controllata ex art. 269, comma 1 e di domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68, comma 1, C.C.I.), nonché anche agli altri procedimenti giudiziari di natura contenziosa disciplinati dal Codice della Crisi e dell'insolvenza, diversi da quelli per cui sono applicabili le regole del procedimento unitario (ad es. richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 19; ricorso per le autorizzazioni previste dall’art. 22; reclami ex artt. 124 C.C.I., ecc.), pur tuttavia nel caso di detta domanda di esdebitazione si deve ritenere che l'assistenza di un difensore non risulti necessaria in ragione di tutta una serie di motivi, tra i quali: l'essere il procedimento exart. 283 CCII autonomo rispetto al procedimento unitario, ed il suonon prevedere alcun contenzioso, se non eventuale e successivo; il suo rientrare tra i procedimenti camerali di volontaria giurisdizione che non la richiedono obbligatoriamente; la necessità di non aggravare l'indebitamento complessivo di quel soggetto già incapiente precludendogli l'accesso a quel fondamentale strumento di tutela. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-11-marzo-2025-est-miglietta
[quanto al non prevedere quel procedimento alcun contenzioso se non eventuale e successivo, il Tribunale ha precisato che il comma 8 dell'art. 283 C.C.I. è stato, con riferimento al decreto che ha concesso l'esdebitazione, modificato dal Correttivo ter 2024 nel senso che “Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell’articolo 124 nel termine di trenta giorni”, onde quelli stessi per opporsi all’esdebitazione del debitore, devono introdurre un procedimento impugnatorio autonomo, certamente in quel caso contenzioso, in cui non vi è dubbio che per tutte le parti costituite sia necessaria l’assistenza di un difensore].