Tribunale di Bergamo - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: laddove i creditori non muovano contestazioni alla proposta la stessa, pur prevedendo una deroga ai principi ex art. 2740 c.c., può essere omologata.

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 27 febbraio 2025- Giudice Unico Luca Verzeni.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Proposta che deroga ai prcipi ex art. 2740 c.c. - Acquiescenza dei creditori – Possibile omologazione – Fondamento.
È ammissibile e può essere omologata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 C.C.I. che preveda, in deroga a ai principi di cui all’art. 2740 c.c., oltre alla destinazione ai creditori della a quota di TFR del ricorrente come anticipabile, sulla base di un documento a tal fine depositato, dal Fondo, decorsi gli otto anni di lavoro e oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità stipendiale, l'erogazione per un certo tempo di una somma inferiore al 1/5 pignorabile trattandosi di limite non applicabile ex se alle procedure concorsuali del sovraindebitato ma sicuramente valutabile quale limite minimo di sacrificio richiedibile al debitore al fine di conseguire il non lieve beneficio dell'esdebitazione. Ciò in particolare deve ritenersi laddove, come nello specifico, i creditori come coinvolti, verosimilmente anche sulla base di una valutazione comparativa degli esigui e malcerti risultati di una eventuale liquidazione controllata, rinuncino a sollevare osservazioni giungendo così di fatto a concludere sostanzialmente un accordo, pur essendo stata assicurata loro la possibilità dell'esercizio del potere di muovere contestazioni al piano del ricorrente come dallo stesso predisposto. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)