Tribunale di Avellino – Deposito di una domanda prenotativa volta all'accesso agli accordi di ristrutturazione: considerazione in tema di istanza di proroga di misure protettive già godute e di riconoscimento di nuove misure.

Tribunale di Avellino, Sez. I civ., 13 febbraio 2025 – Pres. Gaetano Guglielmo, Giudice delaegato Pasquale Russolillo, Giud. Maria Iandorio.
Domanda prenotativa volta all'accesso al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione – Proposizione di istanze di proroga delle misure protettive già godute – Avvenuta precedente pronuncia del divieto per i creditori di proporre o proseguire azioni esecutive o cautelari - Durata massima possibile di detta misura – Altri presupposti richiesti.
Fase prenotativa volta all'accesso agli accordi di ristrutturazione - Istanza di riconoscimento di misure protettive diverse da quelle già concesse – Limiti di accoglibilità – Effetti protettivi già automaticamente prodottisi.
Con riferimento ad un ricorso volto ad ottenere l'ulteriore proroga per la durata di tre mesi di una misura protettiva (in particolare consistente nel divieto per i creditori di proporre o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società), che già sia stata una prima volta oggetto di proroga per mesi quattro a seguito del precedente deposito da parte della debitrice di una domanda ex art. 44 C.C.I. finalizzata, nello specifico, all'accesso con riserva al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione in corso di definizione, richieste di proroga formulate dopo che quella stessa misura le era stata già riconosciuta per mesi cinque ai sensi dell'art. 54, comma 3, C.C.I. nella procedura di preaccordo precedentemente dalla stessa attivata, deve ritenersi che, affinché quel nuovo ricorso possa trovare accoglimento, debba procedersi ai sensi dell'art. 55, comma 4, C.C.I. alla verifica congiunta dei “significativi progressi nelle trattative” e dell'assenza di “ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate” e ad accertare che non venga superato il termine di durata massima della protezione fissato in dodici mesi dall'art. 8 C.C.I., norma che prevede che detto limite debba essere computato in base alla durata effettiva delle misure godute, escludendo dal calcolo eventuali soluzioni di continuità in cui non siano state operanti per intervenuta revoca, scadenza. o mancato rinnovo e/o mancata proroga, ed esclusa ogni rilevanza del maturare dei dodici mesi dalla iniziale data di protezione come inizialmente riconosciuta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto alla possibilità che, pendente la fase prenotativa, sia possibile richiedere delle nuove misure protettive, diverse da quelle precedentemente godute, come, ad esempio, quella consistente nel divieto di acquisirsi da parte dei creditori diritti di prelazione se non concordati col debitore, si deve considerare una tale richiesta in tale fase incompatibile, stante che l'art. 54, comma 2, terzo periodo, C.C.I. ammette la concessione di misure diverse da quelle previste dai primi due periodi, (tra le quali è ricompresa appunto quella volta a inibire misure esecutive e cautelari, come parimenti nello specifico richiesta e già riconosciuta) solo dopo il deposito del piano della proposta e degli accordi. Una tale inibitoria nei confronti dei creditori, comunque, deve ritenersi effetto automaticamente già prodotto dall’iscrizione della domanda prenotativanel registro delle imprese, ai sensi del comma 5, prima parte, dell'art. 46 C.C.I. (Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo), come richiamato indistintamente dal comma 1 bis dell'art. 44, C.C.I., che prevede che l'acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori necessita che risulti autorizzata, ed inoltre, laddove in particolare, in quella stessa fase, l'imprenditore sia stato ammesso a giovarsi del regime normativo degli accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 44, comma 1 quater, C.C.I., quale effetto dell'anticipata applicazione dell’art. 64, comma 1, prima parte, C.C.I, in tal caso senza necessità di alcuna autorizzazione e, pertanto, del riconoscimento di alcuna misura protettiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-13-febbraio-2025-pres-guglielmo-est-russolillo
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Modena, 18 gennaio 2025 https://www.unijuris.it/node/8229].