Trib. Bergamo - Esdebitazione e necessità di soddisfazione in minima parte di tutti i creditori.

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Data di riferimento: 
11/10/2010

Tribunale Bergamo, 11 ottobre 2010 - Pres. Alfani - Est. Alfani.

Esdebitazione - Presupposti - Soddisfazione anche in minima parte di tutti i creditori - Necessità.

L'interpretazione secondo la quale l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in minima parte, tutti i creditori concorsuali, trova conferma nella sentenza numero 181 del 2008 della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che il legislatore, con l'istituto della esdebitazione, ha inteso dettare una disciplina applicabile non all'intero debito ma alla parte di esso rimasta insoddisfatta dopo la chiusura del fallimento. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it (Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: