Tribunale di Milano – Concordato semplificato: funzione essenzialmente liquidatoria, essendo la cessione d’impresa in esercizio consentita al solo fine di garantire la migliore soddisfazione dei creditori.

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Data di riferimento: 
12/04/2025

Tribunale di Milano, 12 aprile 2025 – Presidente estensore dott.ssa Laura De Simone

Concordato semplificato – Extrema ratio – Funzione liquidatoria – Cessione impresa in esercizio al solo fine di garantire il miglior soddisfo dei creditori.

Il concordato semplificato è concepito dal legislatore come extrema ratio, a cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista altro bivio operativo possibile e l'intera gamma degli strumenti di regolazione della crisi, tanto contrattuali quanto concorsuali, annoverati dell'art.23 come esiti fisiologici della composizione negoziata, siano indicati dall'esperto come impraticabili. Quando il percorso intrapreso con questi presupposti non si conclude positivamente si apre la via per uno strumento concordatario, peraltro coattivo, ma di natura necessariamente liquidatoria, in quanto finalizzato a consentire all’imprenditore di imporre ai creditori un concordato imperniato sulla pronta cessione degli assets. La cessione dell’azienda in esercizio, favorita dalla previsione di cui all’art. 25 septies CCII, non è valorizzata dal legislatore in funzione della continuità d’impresa, ipotesi ormai esaurita, ma è funzionale alla maggior soddisfazione dei creditori. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-15-aprile-2025-pres-est-de-simone

[Cfr in questa rivista: Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 12 luglio 2023 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/7176]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza