Tribunale di Milano – Composizione negoziata della crisi: criteri di applicabilità del principio di competitività in caso di cessione d’azienda.

Tribunale di Milano, 06 aprile 2025 (data di decisione) – G.D. dott. Francesco Pipicelli
Composizione negoziata della crisi – Cessione d’azienda – Poteri limitati del Tribunale - Principio di competitività.
Composizione negoziata della crisi – Cessione d’azienda –Scelta dell’acquirente – Individuazione della soluzione migliore – Principio di competitività – Attenuazione ma non inderogabilità.
Composizione negoziata della crisi – Cessione d’azienda – Fairness opinion.
In tema di composizione negoziata della crisi, il Tribunale non risulta avere un potere conformativo o di imposizione della gara o di forme anche minime di competizione, laddove la stessa società e l’esperto non abbiano ritenuto a monte di applicare l’elementare principio di competitività nella selezione dell’acquirente, prima di depositare l’istanza, come testimoniato dalla lettera della norma ex art. 22 lettera d) CCII: “il tribunale verifica altresì il rispetto del principio…”. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Benché nell’ambito della composizione negoziata il Tribunale abbia limitati poteri solo autorizzativi della cessione, non può del tutto derogarsi al rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente, che non significa necessità a tutti i costi del ricorso a una gara seppur informale, ma che va correttamente interpretato come oggettiva e necessaria scelta del miglior offerente che può essere demandata allo stesso debitore sotto il controllo dell’esperto, purché si documenti oggettivamente la trasparenza del percorso di individuazione dell’offerente. L’apertura al mercato, quantomeno nei termini della verifica della assenza di migliori soluzioni anche nel medesimo settore commerciale mediante predisposizione di una data room o sollecitazione all’offerta a mezzo PEC (art. 25 septies comma 2 CCII in tema di concordato semplificato) è la regola – che non appare derogabile neppure in casi eccezionali– posto che l’affermazione dell’operare del principio di competitività anche nel trasferimento di azienda durante la composizione negoziata si impone in ragione dei due presupposti che sorreggono l’eventuale provvedimento di autorizzazione: continuità aziendale e migliore soddisfazione dei creditori. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
La presenza di una fairness opinion, di un parere di congruità ovvero di una stima astratta, che ben potrebbe mancare e non essere indefettibile, non può essere garanzia del fatto che si tratti della soluzione di miglior soddisfazione per i creditori, che sarebbe individuata solo applicando lo statuto minimo della competitività e per effetto di una reale sollecitazione del mercato di riferimento. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista: Tribunale Ordinario di Perugia, Sez. III civ. Ufficio Procedure concorsuali, 06 febbraio 2025 (data della pronuncia), https://www.unijuris.it/node/8280; Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ. fallimentare - procedure concorsuali, esecuzioni, 07 novembre 2024, https://www.unijuris.it/node/8107; Tribunale di Brescia, 06 novembre 2024 (data di decisione), https://www.unijuris.it/node/8168]