Tribunale di Ferrara - Concordato minore: considerazioni in tema di rapporto con l'alternativa liquidatoria e di rilevanza della condotta del proponente in relazione alle cause che hanno determinato il sovraindebitamento.

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Data di riferimento: 
07/03/2025

Tribunale Ordinario di Ferrara, 07 marzo 2025 – Giudice Delegato Anna Ghedini.

Concordato minore – Presupposto della non deteriorità rispetto all'alternativa liquidatoria – Nozione di “valore di liquidazione” - Possibilità di risalire a quanto indicato dal legislatore con riferimento al concordato preventivo.

Concordato minore – Cause del sovraindebitamento e diligenza del debitore – Necessaria esaustiva indicazione in sede di ricorso e nella relazione dell'OCC - Funzione - Idoneità a consentire ai creditori di addivenire a una corretta valutazione di detti aspetti.

Con riferimento alla procedura di concordato minore come volta alla risoluzione di una crisi da sovraindebitamento, ma ciò vale anche per analoghe procedure, in merito alla sua non deteriorità ex art. 80, comma 3, C.C.I. rispetto all'alternativa liquidatoria, premesso che in assenza di opposizioni tale valutazione compete unicamente ai creditori, spettando al giudice solo, in sede di apertura, di valutare se l'alternativa liquidatoria sia stata correttamente vagliata ed argomentata, ovvero sia stato correttamente indicato il “valore di liquidazione”, id est l'attivo che sarebbe stato possibile realizzare anche a mezzo di azioni giudiziarie in sede di liquidazione controllata, si deve quanto a tale valore ritenere che, anche in quel diverso contesto, possa trovare applicazione per stabilire a cosa possa corrispondere tale nozione a quanto il legislatore ha formulato, in sede di ultimo correttivo 2024, all'art. 87, comma 1, lettera c), C.C.I., a riguardo della regolamentazione del concordato preventivo, dato che si può affermare che quella stessa nozione risulti oramai applicabile, effettuati tutti i possibili adattamenti ed aggiustamenti, a tutte le ipotesi in cui si faccia riferimento all'alternativa liquididatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[questo il disposto dell'art. 87, comma 1, lettera c), C.C.I. come risultante a seguito della modifica introdotta dal D. Lgs. 136/2024: “ il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio, nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”].

Anche con riferimento alla procedura di concordato minore, come già stabilito dalla Suprema Corte in particolare in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato disciplinato dalla legge n. 3 del 2012, occorre verificare per decidere della fattibilità del piano se in ricorso e nella relazione dell'OCC si sia adeguatamente indagato sulle cause del sovraindebitamento e se la relazione sul punto che si riferisce alla condotta pregressa del debitore sia completa: ovvero si sia offerta ai creditori un quadro esaustivo della eziologia del debito in modo che essi possano maturare una fondata ed informata convinzione circa la sostenibilità del piano e l'affidabilità del proponente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-7-marzo-2025-est-ghedini

[con riferimento alla seconda massima e alla rilevanza della condotta del debitore in relazione a tutte le procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, cfr. in questa rivista:Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 novembre 2024, n. 30538 https://www.unijuris.it/node/8140].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza