Tribunale di Monza - Concordato preventivo in continuità: spetta al tribunale di determinare, con la sentenza di omologazione, in conformità a quanto previsto dal piano, qualsiasi modificazione dello statuto sociale.

Tribunale Ordinario di Monza, Sez. III civ. Procedure Concorsuali e Individuali, 23 dicembre 2024 – Pres. Caterina Giovanetti, Rel. Patrizia Fantin, Giud. Alessandro Longobardi.
Concordato preventivo in continuità – Piano che preveda operazioni sul capitale sociale volte a coprire le perdite – Effetto da determinarsi da parte del tribunale mediante la sentenza di omologa - Modalità attuative.
Ai sensi dell'art.120 quinquies C.C.I., come in particolare modificato dal D. Lgs. 136/2024, spetta al tribunale con la sentenza di omologazione, in conformità a quanto previsto da un piano di concordato preventivo con continuità aziendale proposto da una società che contempli a tal fine il versamento da parte di un nuovo socio di un congruo importo, di determinare la copertura, previo azzeramento del capitale sociale, ridottosi al di sotto della soglia minima stabilita dall'art. 2327 c.c. ed il contemporaneo aumento del medesimo per la differenza al fine di garantire quanto previsto dall’art. 2447 c.c., delle perdite societarie; in tal caso demanda agli amministratori l'adozione di ogni atto necessario a dare esecuzione a quanto previsto, autorizzandoli a porre in essere le modificazioni societarie e statutarie necessarie. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)