Tribunale di Varese -Liquidazione giudiziale e revocabilità di pagamenti liquidi ed esigibili effettuati in periodo sospetto. Tassatività delle ipotesi che comportano esenzione.

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Data di riferimento: 
26/02/2025

Tribunale di Varese, Sez. II civ., 26 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Giudice Giulia Tagliapietra.

Liquidazione giudiziale – Pagamento di crediti liquidi ed esigibili effettuato in periodo sospetto - Revocabilità – Sussistenza del requisito soggettivo in capo all'accipiensScientia decoctionis - Prova necessaria da offrirsi dal curatore – Possibilità della sua acquisizione tramite presunzioni.

Liquidazione giudiziale - Revocabilità di pagamenti di beni e servizi eseguiti in periodo sospetto – Tassatività delle ipotesi di esenzione – Pagamenti effettuati “nei termini d’uso” – Pagamenti a titolo di “corrispettivo di prestazioni di lavoro” – Requisiti perché vi rientrino – Pagamenti di compensi per attività di assistenza contabile, legale e tributaria – Esclusione.

Con riferimento alla revocabilità ex art. 166, secondo comma, C.C.I. di pagamenti liquidi ed esigibili eseguiti dai soggetti poi assoggettati a liquidazione giudiziale dopo il deposito della domanda volta all'apertura di quella procedura o nei sei mesi anteriori, per quanto attiene all’elemento soggettivo, in casi siffatti, grava in capo al curatore un regime probatorio aggravato poiché quest’ultimo deve fornire la prova della conoscenza da parte dell'accipiens, al tempo in cui è stato concluso l’atto, dello stato di insolvenza del debitore, non vigendo, per queste fattispecie, il regime presuntivo di cui al primo comma di detto articolo. È necessaria, pertanto, la prova dello stato di insolvenza del debitore (c.d. scientia decoctionis), la quale si traduce nella dimostrazione che il terzo convenuto in revocatoria, se del caso a maggior ragione in virtù del ruolo che rivestiva, avesse una conoscenza effettiva e non solo potenziale dello stato d’insolvenza del debitore al momento del compimento del revocando atto, non essendo sufficiente la dimostrazione della semplice conoscibilità dell’insolvenza; tale prova può esser acquisita anche ricorrendo ad indizi gravi, precisi e concordanti, nonché può essere basata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale reale consapevolezza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In ragione della natura eccezionale dell'esenzione da revocatoria di determinati crediti come già codificata dalla legge fallimentare e, ora, dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si deve ritenere che le ipotesi contemplate dal terzo comma dell’art. 166 C.C.I. avendo portata derogatoria rispetto al generale e ineludibile principio della par condicio creditorum, quale valore fondativo delle procedure concordatarie, non siano suscettibili come tali di integrazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi. Deve pertanto in particolare ritenersi quanto all'esimente di cui alla lettera a), vale a dire dei “pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso”, che vi si possano far rientrare solo quelli inerenti l’esercizio dell’impresa in senso stretto, nell’ambito dei quali non rientrano indifferentemente tutti i pagamenti inerenti l’attività aziendale, ma unicamente le forniture che risultino oggettivamente collegate all’esercizio della specifica attività d’impresa e che si inseriscono propriamente nella struttura organizzativa produttiva ocommerciale con la funzione specifica di monetizzare il valore dei cespiti aziendali; quanto poi all'esimente di cui alla lettera f), relativa ai “pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti oaltri suoi collaboratori, anche non subordinati” la stessa deve essere necessariamente riferita, primariamente, a coloro che abbiano prestato la propria attività lavorativa in favore della società in bonis in forma subordinata o, in alternativa, a coloro che abbiano svolto la loro opera secondo gli schemi delle relazioni coordinate o continuative, spesso, anche se connotate dal carattere dell'autonomia delle prestazioni svolte, assimilate normativamente al lavoro subordinato in ragione della comune esigenza di tutela, ciò laddove i collaboratori che le hanno effettuate risultino anch'essi collocati nell’altrui organizzazione lavorativa in ragione dell'eventuale carattere non sporadico, né contingente, dell’attività prestata. [nello specifico il Tribunale ha ritenuto che dovesse escludersi la ricorrenza di queste due specifiche esimenti non ricadendo nell'ambito di quelle, nonostante il diverso avviso dell'accipiens, i pagamenti ricevuti dallo stesso a fronte dello svolgimento di una attività professionale di assistenza contabile, legale e tributaria a favore della società in liquidazione giudiziale allorché ancora in bonis, vieppiù in quanto la stessa si trovava già all'epoca in liquidazione (circostanza da non considerarsi in tutti i casi decisiva) e dopo aver effettuato quei pagamenti aveva cessato l'attività volta alla conservazione dell'impresa in funzione del maggior realizzo e aveva depositato una domanda di concordato, dovendosi per tale ragione escludere che quegli atti solutori fossero diretti a garantire quella continuità che rappresenta la ratio sottesa a quelle esenzioni]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32894/].CrisiImpresa?Azione-Revocatoria-ed-Esenzione-relativa-ai-pagamenti-%E2%80%9Cnei-termini-d%E2%80%99uso%E2%80%9D-nel-codice-della-crisi

[con riferimento alla conoscenza a fini revocatori dello stato di insolvenza del solvens, in particolare, da parte di un istituto bancario, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 04.02.2008, n. 2557 https://www.unijuris.it/node/1399; in tema di presupposti perché i pagamenti eseguiti in periodo sospetto siano esenti da revocatoria perché effettuati nei termini in uso tra le parti: Tribunale di Udine, Sez. II, 5 gennaio 2014 https://www.unijuris.it/node/2311, o perché relativi a prestazioni lavorative anche autonome rese però con carattere di continuità e coordinazione: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4340 https://www.unijuris.it/node/5336].

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza