Corte di Cassazione (4406/2025) – Riscontro dello stato di insolvenza: accertamento incidentale che il giudice deve svolgere nel casoin cui il credito dell'istante, pur basato su pronuncia giudiziale a cognizione piena, presenti delle anomalie.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2025, n. 4406 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Cosmo Crolla.
Istruttoria prefallimentare – Riscontro dello stato di insolvenza dell'asserito debitore - Istanza di fallimento basata su pronuncia giudiziale a cognizione piena - Avvenuta contestazione del credito vantato - Giudice –Doveroso accertamento incidentale della fondatezza di tale pronuncia in presenza di dubbi al riguardo – Decisione sul punto da adeguatamente motivarsi.
Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione. (Massima Ufficiale)
[nello stesso senso, c.f.r. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 14 Marzo 2016, n. 5001 https://www.unijuris.it/node/3947].
