Tribunale di Bari - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: sorte, ad omologazione avvenuta, della procedura esecutiva individuale pendente e delle statuizioni accessorie che fanno seguito all’eventuale chiusura della stessa.

Tribunale di Bari, Sez. II civ. - Ufficio esecuzioni immobiliari, 11 marzo 2025 (data della pronuncia) – G.E. Antonio Ruffino.
Sovraindebitamento - Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Omologazione - Pendenza di procedura esecutiva individuale sospesa – Conseguenze – Inammissibilità della reiterazione della sospensione ma necessaria declaratoria di improcedibilità di quella procedura – Pronuncia contestuale in tema di liquidazione delle spese degli ausiliari - Onere a carico del creditore procedente – Sussistenza - Cancellazione della trascrizione del pignoramento – Esclusione – Fondamento.
Stante la mancanza nella disciplina degli strumenti di regolazione della crisi dettata dal codice (diversamente da quanto accade per il rapporto tra l’esecuzione immobiliare pendente e l’apertura della liquidazione giudiziale, procedura nella quale - fatte salve le ipotesi di deroga normativa espressa, quale quella prevista dagli artt. 150 C.C.I. e 41 T.U.B. in ragione della natura fondiaria del credito azionato dinanzi al G.E. - può scaturire, a seconda che il curatore subentri nella prima o meno, ai sensi dell'art. 216, comma 10, C.C.I., la prosecuzione dell’attività liquidatoria nella sede dell’esecuzione o la sua improcedibilità), di una disposizione univocamente risolutiva della questione di interferenza procedurale, consistente nello stabilire quali possano essere le conseguenze per la procedura esecutiva (eventualmente già attinta, come nella specie, dalla misura cautelare della sospensione “esogena”) della sentenza di omologazione, ad esempio, del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunciata ai sensi dell’art. 70, comma 7, C.C.I., e, in particolare, della questione se l’esecuzione individuale pendente debba essere (ovvero restare) sospesa o se debba essere invece definita con declaratoria di improcedibilità e, in tale ultimo caso, di come vadano regolate le tipiche statuizioni accessorie della chiusura dell’esecuzione, quali la liquidazione delle competenze degli Ausiliari e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, si deve ritenere che dalla disciplina speciale appunto, in particolare, della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore possano enuclearsi le seguenti norme utili alla soluzione della predetta questione: - art. 70, comma 4, C.C.I.: “ Con il decreto di cui al comma 1 (con cui dispone la pubblicità del piano e della proposta laddove ritenuti ammissibili....) il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano....”; - art. 70, comma 7, C.C.I.: “Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano … omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura...”. Alla luce di siffatto quadro normativo, deve escludersi che quella di disporre la sospensione dell’esecuzione individuale (ovvero di confermarla o prorogarla, ove già accordata ex art. 623 c.p.c. in via di doveroso “recepimento” della pronuncia adottata dal Giudice del sovraindebitamento al momento della valutazione di ammissibilità del piano ai sensi di dette disposizioni), sia un’opzione praticabile dal G.E. in presenza dell’intervenuta omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, ciò in ragione della regola generale per cui ogni disposizione cautelare resta in vita fino alla pronuncia definitoria del processo che ne è attinto, regola recepita pure dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, all’art. 55, comma 2, ultimo periodo, C.C.I. (“Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza …”), come applicabile, previa verifica di compatibilità, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in generale, in forza del rinvio interno fatto dall’art. 65, comma 2, C.C.I., e in ragione della conseguente impossibilità per il G.E. di reiterare una sospensione che sarebbe a quel punto priva di una base normativa. Esclusa pertanto la possibilità della prosecuzione della sospensione, la virtuale alternativa tra quella e la chiusura dell’esecuzione con declaratoria di improcedibilità non può che risolversi a favore di quest’ultima soluzione procedurale, ciò in quanto con l'omologazione del piano di ristrutturazione quello stesso diventa obbligatorio per tutti i creditori con le correlate modalità di adempimento da esso previste ed anche in particolare la posizione creditoria azionata col pignoramento non risulta pertanto più realizzabile nella forma dell’espropriazione forzata dei beni del debitore come da scelta dal creditore munito del titolo esecutivo, ragion per cui il G.E. deve dichiararla, su istanza del debitore esecutato o motu proprio su sua iniziativa laddove adeguatamente informato in merito all'avvenuta omologazione del piano di ristrutturazione come da quello proposto, improcedibile, ferma restando la verifica nel contraddittorio delle parti dei presupposti di tale declaratoria, non solo processualmente necessaria in quanto preordinata ad un provvedimento da adottarsi con ordinanza (art. 487 c.p.c.), ma anche opportuna al fine di consentire la valutazione in concreto di eventuali criticità o situazioni impedienti (si pensi a difficoltà immediatamente sorte nell’adempimento del piano omologato da parte del debitore o all’impugnazione della sentenza di omologazione proposta dal creditore procedente ai sensi dell’art. 51 C.C.I., cui può accedere l’inibitoria ex art. 52, secondo comma,C.C.I.). A seguito della pronuncia di improcedibilità il giudice dell'esecuzione dovrà procedere a liquidare le competenze degli Ausiliari della procedura e a porre il relativo pagamento, in mancanza della fase distributiva, a carico del procedente in via di anticipazione secondo la regola generale dell’art. 8 T.U. n. 115/2002; quanto alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, al netto delle eventuali previsioni specifiche che in astratto può contenere il piano di ristrutturazione omologato, nonché del potere di cancellazione a tal fine esercitabile dal Giudice della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 71, comma 2, C.C.I.), non sembra che il sacrificio delle ragioni del creditore procedente, che vede neutralizzato il proprio diritto di agire in executivis dalla pur legittima iniziativa del debitore proponente il piano, possa spingersi fino alla perdita degli effetti conservativi sostanziali del pignoramento (art. 2912 e ss. c.c.), dovendosi in tale ottica ritenere non applicabile per analogia, né comunque assimilabile alla fattispecie di cui trattasi, dal momento che la chiusura dell’esecuzione non può farsi risalire in alcun modo al creditore, il quale semplicemente la subisce, eventualmente anche ad onta delle contestazioni da lui svolte dinanzi al Giudice adito dal debitore ex art. 67 C.C.I., la disciplina ex art. 632, primo comma, c.p.c. dettata dal codice di rito per i casi di estinzione del processo esecutivo in quanto quella disciplina si giustifica, viceversa, sul piano della ratio, perché collegata, a monte, o ad una scelta dello stesso creditore (rinuncia) o ad un suo contegno lato sensu negativo (inattività); analogamente deve ritenersi nell’ipotesi della chiusura anticipata dell’esecuzione per infruttuosità ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c., alla luce della non meritevolezza economica dell’azione espropriativa intrapresa dal creditore. Non può peraltro omettersi di considerare che la trascrizione del pignoramento, oltre a poter essere meglio gestita proprio nella sede della composizione della crisi da sovraindebitamento, come suggerisce il già citato art. 71, comma 2, C.C.I., costituisce, almeno indirettamente, uno strumento, per un verso, corroborante della corretta e integrale attuazione del piano di ristrutturazione e, per altro verso, utile alla conservazione per il creditore delle possibilità di soddisfacimento delle proprie ragioni sui beni patrimoniali del debitore, coltivabili mediante l’istanza di conversione in liquidazione controllata, che egli può avanzare al giudice nel caso di atti in frode o di inadempimento del piano da parte del sovraindebitato (art. 73, comma 2, C.C.I.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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