Tribunale di Roma - Composizione negoziata: inammissibilità che la durata massima delle misure protettive possa venir prorogata mediante richiesta di misure cautelari aventi il medesimo contenuto.
Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 19 marzo 2025 (data della pronuncia) – Giudice designato Fabio Miccio.
Composizione negoziata – Scadenza della durata massima delle misure protettive – Istanza per prorogarla mediante riconoscimento di misure cautelari aventi lo stesso contenuto – Inammissibilità – Fondamento.
In tema di composizione negoziale, non è ammissibile la richiesta del debitore di prorogare la durata delle misure protettive fino al termine di quella procedura, anche quindi, come nello specifico, oltre il termine massimo già scaduto di 240 giorni di cui all'art. 19, quinto comma, C.C.I., come riconosciutegli a seguito di una prima conferma per 120 giorni di quelle ottenute ex art. 18 C.C.I. e di una successiva proroga per ulteriori 120 giorni di detta durata; ciò seppure il debitore formuli una tale istanza utilizzando lo strumento delle misure cautelari per le quali non è previsto alcun esplicito specifico limite di durata (evidentemente correlata, quindi, alla durata massima della composizione negoziata cui accedono, pari a 360 giorni) e giustificandone il possibile ricorso in ragione della portata selettiva di queste ultime, rivolte a creditori specificamente individuati, rispetto alla portata potenzialmente generale delle misure protettive. Invero la dedotta selettività della richiesta cautelare è profilo che invero caratterizza anche le misure protettive, nel senso che il ricorrente non è obbligato a richiederle verso tutti i creditori, ma può, anzi deve, limitarle solo nei confronti di quelli verso i quali ritiene necessario invocare la protezione di legge. Pertanto, in presenza di una normativa speciale che caratterizza l'ambito di applicabilità delle misure protettive, sottraendo talune particolari fattispecie, quelle previste dall'art. 18, commi 3, 4, 5 C.C.I., dal vasto (in quanto non tipizzato) mondo delle misure cautelari necessarie a “condurre a termine le trattative” e sottoponendole ad un regime proprio, si deve ritenere che solo quest'ultimo, e non anche quello dettato per le misure cautelari, possa trovare applicazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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