Tribunale di Ancona - Concordato semplificato: considerazioni in tema di presupposti per poter accedere a quella procedura e perché possa considerarsi ammissibile per contenuto e finalità.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
01/04/2025

Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 01 aprile 2025 (data della pronuncia) – Pres. Giuliana Filippello, Rel. Maria Letizia Mantovani, Giud. Andrea Marani.

Composizione negoziata – Presupposti richiesti per potervisi accedere – In particolare: avvenuta conduzione delle trattative in buona fede di sede di composizione negoziata – Necessaria dichiarazione in tal senso da parte dell'esperto – Doveroso riscontro anche da parte del tribunale in sede di omologazione.

Composizione negoziata – Possibile accesso anche da parte delle imprese già in stato di insolvenza – Fondamento.

Composizione negoziata – Presupposto dell'assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale – Estensione della verifica da eseguirsi da parte del nominando liquidatore – Necessaria considerazione anche delle azioni di responsabilità e/o recuperatorie e/o risarcitorie eventualmente esperibili – Applicabilità per analogia dei principi generali validi in sede di concordato preventivo.

In punto di verifica della buona fede nella conduzione delle trattative svolte in sede di composizione negoziata, che costituisce uno dei presupposti richiesti per poter presentare la domanda di concordato semplificato (gli altri essendo quello della non praticabilità, come da dichiarazione dell'esperto, delle soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2 lettere a) e b), C.C.I. e quello della previsione di una proposta liquidatoria, dunque con cessione dei beni, con possibile eventuale, non ai fini dell'espressione del voto, suddivisione dei creditori in classi nel rispetto della par condicio creditorum), va osservato come, per quanto l’art. 25 sexies C.C.I. si limiti ad affermare che la proposta di concordato può essere avanzata “quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede”, il Tribunale in sede di omologa non possa limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni sul punto dell’esperto, dovendo comunque valutare in concreto l’esistenza di detto presupposto ai fini della verifica di ammissibilità dello strumento prescelto dal debitore, riscontro che, infatti, non può essere rimesso unicamente all’esperto nominato nella composizione, ancor più laddove, come nella specie, siano state depositate al riguardo specifiche opposizioni all'omologazione ai sensi del comma 4 del predetto articolo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che ai sensi dell'art. 12, primo comma, C.C.I. possono accedere alla composizione negoziata le imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, hanno la possibilità di ragionevolmente perseguire il risanamento [ora, in considerazione della modifica introdotta dal Correttivo ter 2024, anche se già si trovanonelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o b), C.C.I.], dal momento che il concordato semplificato ne costituisce un possibile sbocco si deve ritenere che l'accesso a quello strumento (per il quale è richiesto che sia non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e che assicuri un'utilità a ciascun creditore) risulti ammissibile anche da parte delle società concordanti che si trovino in stato di insolvenza come legittimate, laddove esistano concrete prospettive di risanamento, a proseguire le trattative che non abbiano in precedenza avuto esito positivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento al necessario, in sede di concordato semplificato, positivo accertamento dell’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto allo scenario liquidatorio, si deve ritenere che sussista anche in tal caso, in capo al nominando liquidatore, la facoltà di esperire ogni azione giurisdizionale a tutela del ceto creditorio, ivi incluse le eventuali azioni di responsabilità e/o recuperatorie o di accertamento finalizzate a massimizzare l’utilità ricavabile da mettere a disposizione dei creditori; ciò in quanto, nonostante il primo comma dell’art. 25 septies C.C.I., nel disciplinare la liquidazione del patrimonio, richiami le disposizioni in tema di concordato preventivo di cui all’art. 114 C.C.I. e non anche espressamente quelle dell'art. 115 C.C.I., la sintetica formulazione normativa in materia di concordato semplificato introdotto all’esito dell’archiviazione (nel rispetto del canone di buona fede) della composizione negoziata, si deve ritenere non possa giustificare deroghe ai principi generale in materia di concordato, ancor più quando si tratti di tutelare il superiore ed immanente interesse della massa dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ancona-1-aprile-2025-pres-filippello-est-mantovani

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32994/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-accertamento-della-buona-fede-nella-conduzione-delle-trattative

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33001/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-insolvenza-e-confronto-con-l%E2%80%99alternativa-liquidatoria

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33014/CrisiImpresa?Le-azioni-es...

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza