Tribunale di Bologna - Composizione negoziata: le misure protettive non possono trovare conferma ove la proposta dell’imprenditore si fondi su una mera liquidazione atomistica del patrimonio non potendo la procedura avere tale unico scopo.
Tribunale di Bologna, Sez. I civ. e Procedure concorsuali, 02 maggio 2025 – Giudice Alessandra Mirabelli.
Composizione negoziata – Finalità del percorso che quella procedura deve avere – Piano puramente liquidatorio – Inammissibilità – Fondamento – Conseguente inaccoglibilità in tal caso dell'istanza di misure protettive.
Composizione negoziata – Inammissibilità del piano puramente liquidatorio – Modifica dell'art. 23, comma 2, C.C.I. ad opera del Correttivo ter 2024 - Infondatezza della tesi che vorrebbe suffraghi una diversa conclusione - Fondamento.
Composizione negoziata – Differenza di presupposti di accesso tra concordato semplificato e concordato preventivo - Non necessità nel primo caso dell'apporto di adeguate risorse esterne come richieste nel secondo – Insuccesso delle trattative pur condotte in buona fede in sede di composizione negoziata – Presupposto che solo giustifica l'accesso al concordato semplificato in luogo del ricorso a quello preventivo- Conseguente conferma dell'incompatibilità tra composizione negoziata e piano puramente liquidatorio.
In sede di composizione negoziata le misure protettive non possono trovare conferma laddove il piano preveda un percorso esclusivamente liquidatorio perché non può avere accesso a quella procedura un soggetto imprenditoriale che intenda proporre un piano di quel tipo con cessazione definitiva dell’attività e dismissione disgregata degli assets aziendali, ciò neppure laddove tale soluzione comporti una proposta migliorativa per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria giudiziale. Stante infatti che l'art. 12, comma 1, C.CI. individua la condizione del ricorso alla composizione negoziata della crisi mediante la frase “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”, si deve ritenere che scopo della stessa, quindi, non sia la semplice ristrutturazione del debito esistente, ma la possibilità della prosecuzione, preservando nei limiti del possibile i posti di lavoro dell’attività imprenditoriale, ciò sia da parte del debitore, sia, se necessario, da parte di un terzo nelle forme della c.d. continuità indiretta (come evidente dal riferimento, contenuto nella norma, all’“impresa” e non all’”imprenditore”), resa possibile proprio grazie alle iniziative programmate dal debitore per superare la situazione di squilibrio, crisi o insolvenza non irreversibile esistente al momento dell’accesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Anche l'intervenuta modifica normativa dell'art. 23, comma 2, C.C.I. ad opera del Correttivo ter 2024, non può comportare che una proposta di quel tipo risulti in sede di composizione negoziata ammissibile, dal momento che tale modifica, con il configurare il concordato semplificato e gli altri strumenti di regolazione della crisi non più quali alternative al mancato raggiungimento di accordi e stipula dei contratti di cui al comma 1 della medesima norma ma quale approdo fisiologico, non può aver mirato ad equiparare ai fini dell’accesso alla composizione negoziata l’impresa in funzionamento o che possa comunque essere risanata a quella destinata alla mera liquidazione atomistica, ma solo ad esplicitare che il percorso può concludersi con l’accesso a qualsiasi strumento di tipo giurisdizionale anche a stampo liquidatorio (il concordato semplificato di cui alla lettera c) di detto comma lo è sicuramente) e che tale risultato non deve leggersi come un fallimento del percorso stragiudiziale, perché comunque avrà agevolato e razionalizzato anche l’eventuale successivo concordato con cessione dei beni. Tale modifica è stata infatti indicata nella relazione illustrativa al secondo correttivo, noto appunto quale Correttivo ter, come “non sostanziale” e finalizzata solo a “rendere esplicita l’intenzione del legislatore” e quindi a valorizzare le potenzialità della composizione negoziata che non deve essere vista come uno strumento che ha esito positivo solo se ed in quanto porta ad una delle soluzioni di risanamento di cui all'art. 23, comma 1 o di cui al comma 2, lettera b), C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Vi è anche un’ulteriore ragione per respingere la tesi opposta della compatibilità tra composizione negoziata e piano originariamente liquidatorio, ovvero il fatto che, stante che l'art. 25 sexies C.C.I. con riferimento all'ipotesi di accesso al concordato semplificato non richiama l'art. 84, comma 4, C.C.I. che, relativamente al concordato preventivo che preveda la liquidazione atomistica del patrimonio, impone come necessario l'apporto di “risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo”, vi sarebbe nell'ipotesi che la si accogliesse la possibilità per l'imprenditore, che non abbia alcuna possibilità di risanamento e voglia però aggirare la necessità di un tale presupposto, di proporre, mediante accesso alla liquidazione negoziata, ai creditori solo il ricavato della liquidazione patrimoniale e in caso di rifiuto, legittimamente accedere al concordato semplificato imponendo loro una ristrutturazione siffatta, anche senza alcun apporto di risorse esterne. L’esito liquidatorio della composizione negoziata rappresentato proprio dal concordato semplificato (con i suoi evidenti vantaggi rispetto al concordato ordinario) è infatti ammissibile solo se nel momento di instaurazione delle trattative vi erano ragionevoli possibilità di conseguire il risanamento dell’impresa e tale obiettivo non sia stato conseguito nonostante siano state condotte secondo correttezza e buona fede. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Verona, 10 marzo 2025 https://www.unijuris.it/node/8352].
