Tribunale di Fermo – Concordato semplificato: in tema di fattibilità del piano, il Tribunale deve accertare, in positivo, se il piano proposto, sulla base delle risultanze in atti, sia concretamente fattibile.

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Data di riferimento: 
10/04/2025

Tribunale di Fermo, 10 aprile 2025 – Presidente dott.ssa Sara Marzialetti, Consigliere relatore dott. Francesco De Perna

Concordato semplificato – Valutazione fattibilità del piano – Valutazione concreta – Disamina “presumibili risultati della liquidazione e garanzie offerte”.

In sede di concordato semplificato, l’art. 25 sexies CCII impone al Tribunale di valutare la fattibilità del piano ma non aggiunge, diversamente da quanto invece previsto dall’art. 47 CCII in tema di concordato preventivo, che tale fattibilità debba essere intesa soltanto come “non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Ne deriva, pertanto, che, in sede di concordato semplificato, il Tribunale deve accertare, in positivo, se il piano proposto, sulla base delle risultanze in atti, sia concretamente fattibile. Ciò è, peraltro, coerente con la struttura del procedimento di concordato semplificato, il quale non prevede una fase di votazione da parte dei creditori le cui ragioni, dunque, hanno quale esclusiva salvaguardia il vaglio del Tribunale in ordine alla fattibilità del piano. Non è un caso se l’art. 25 sexies CCII espressamente preveda che il parere dell’esperto debba, fra l’altro, fare necessariamente riferimento, oltre che ai presumibili risultati della liquidazione, alle “garanzie offerte”, riferimento, quest’ultimo, che si spiega proprio considerando che il Tribunale non debba limitarsi ad accertare la non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, bensì ad accertare in positivo, sulla base delle garanzie offerte, la fattibilità del piano. [Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda di omologa in quanto ha ritenuto le garanzie non soddisfacenti: l’acquisizione di una somma a titolo di finanza esterna, da destinarsi ai creditori chirografari e degradati, non risultava garantita atteso che i soci non avevano documentato di avere le risorse economiche necessarie a far fronte al predetto impegno. Parimenti, non è stata ritenuta sufficientemente garantita dai dati contabili l’acquisizione dell’ulteriore somma che sarebbe dovuta derivare dalla cessione di un ramo d’azienda.] (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala la modifica normativa, introdotta con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter), all’art. 25 sexies, III° CCII: “Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4….”]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33021/CrisiImpresa?Piano-di-concordato-semplificato-con-impegni-non-assistiti-da-adeguate-garanzie-o-da-verificabile-capacit%C3%A0-finanziaria-degli-obbligati

[Cfr in questa rivista, in tema di valutazione che il Tribunale è chiamato a svolgere: Tribunale Ordinario di Pescara, Sez. civ. Settore procedure concorsuali, 27 gennaio 2025, in https://www.unijuris.it/node/8273; Corte d'Appello di L'Aquila, 13 dicembre 2024, in https://www.unijuris.it/node/8166]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza