Corte di Cassazione (9082/2025) – Condanna dell'amministratore per il reato di cui all’art. 224, comma 2, L.F.: il giudicato penale comporta che risulta accertato il danno-conseguenza rappresentato dal verificarsi o aggravarsi del dissesto societario.

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Data di riferimento: 
07/04/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 aprile 2025, n. 9082 – Pres. Massimo Falabella, Rel. Paolo Catallozzi.

Reato di danno ex art. 224, comma 2, L.F. - Inosservanza da parte dell'amministratore degli obblighi ad esso imposti dalla legge – Distribuzione di utili fittizi - Condotta delittuosa che ha contribuito a cagionare o aggravare il dissesto di società poi fallita – Giudicato penale di condanna per riscontrata avvenuta violazione di tali doveri – Riscontro implicito in tale provvedimento – Avvenuto necessario riconoscimento del verificarsi del danno societario – Giudizio civile poi intentato dal soggetto risultato danneggiato volto essere risarcito – Non necessità che sia ulteriormente accertato il nesso di causalità tra danno-evento e danno-conseguenza - Decisione assunta in sede penale avente autorità di cosa giudicata anche sul punto.

Il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, affermando che il giudicato penale di condanna per il reato previsto dall'art. 224, comma 2 l.fall. si estende non solo alla violazione dei doveri contestata all'amministratore, ossia la distribuzione di utili fittizi, ma anche all'accertamento che tale condotta ha determinato il dissesto della società o, comunque, il suo aggravamento). (Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33065/CrisiImpresa?Il-giudicato-penale-di-condanna-si-estende-anche-all%27accertamento-dell%27esistenza-del-danno-che%2C-pertanto%2C-non-pu%C3%B2-formare-oggetto-di-ulteriore-accertamento-in-sede-civile

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: