Corte di Cassazione (10243/2025) – Liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012: termine di proponibilità da parte di un creditore di un reclamo avverso la formazione dello stato passivo e legittimazione del liquidatore a resistere.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 aprile 2025, n. 10243 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni - Formazione definitiva dello stato passivo – Proposizione del reclamo da parte di un creditore – Legittimazione del liquidatore a resistere nell'interesse della massa.
Procedura di liquidazione dei beni – Decreto di formazione definitiva dello stato passivo – Termine di dieci giorni previsto per la proponibilità di un reclamo – Decorrenza da farsi coincidere con l'avvenuta comunicazione di quel provvedimento da parte del liquidatore.
In tema di sovraindebitamento e di procedura di liquidazione dei beni, “nel giudizio di reclamo proposto dal creditore alla formazione dello stato passivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 14-octies, 10, comma 6, L. 3/2012 e 737 e segg. c.p.c., il liquidatore del patrimonio è legittimato a resistere nell'interesse della massa dei creditori”. (Principio di diritto)
In tema di sovraindebitamento, nel giudizio di reclamo avverso il decreto di definitiva formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 14-octies, comma 4, della l. n. 3 del 2012, il rinvio operato dall'art. 10, comma 6, della stessa legge all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del liquidatore. ( Principio di diritto e Massima Ufficiale)
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