Corte di Cassazione (10616/2025) - Il soggetto che non abbia visto riconosciuto in primo grado un suo credito deve, perché possa essere ammesso al passivo della debitrice poi fallita, impugnare quella decisione nei confronti della curatela.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 aprile 2025, n. 10616 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.
Fallimento – Anteriore sentenza in primo grado di rigetto della domanda di accertamento di un credito – Domanda di insinuazione al passivo ciò nonostante poi proposta - Necessità per il creditore di impugnare in via ordinaria nei confronti della curatela quella decisione per evitare che passi in giudicato – Eventuale accoglimento e nuova decisione avente efficacia nei confronti della curatela.
In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, laddove alla sentenza di rigetto della domanda proposta dal creditore sopravvenga il fallimento, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione di merito, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti della curatela e la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-23-aprile-2025-n-10616-pres-terrusi-est-crolla
[in tema di interpretazione estensiva del disposto dell'art. 96, terzo comma, L.F., cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 10 Maggio 2018, n. 11362 https://www.unijuris.it/node/4459; in tema di ammissione al passivo con riserva in sede fallimentare di un credito portato da sentenza di primo grado che ne abbia riconosciuta l'esistenza e di possibilità per il curatore di eventualmente impugnarla: Cass., Sez. 1, 21 giugno 2024, n. 17154 https://www.unijuris.it/node/7941 e con riferimento all'ipotesi contraria, di avvenuto mancato riconoscimento in primo grado di un credito: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 3, 05 maggio 2021, n. 11741 https://www.unijuris.it/node/5624; in tema di amministrazione straordinaria e di necessaria impugnazione in sede ordinaria da parte del commissario di una sentenza di primo grado che abbia accertato l'esistenza di un credito come insinuato al passivo, oppure da parte del creditore nel caso di accertamento negativo: Corte di Cassazione, Sez.IV, lavoro, 25 febbraio 2022, n. 6293 https://www.unijuris.it/node/6137].