Tribunale di Gela – Istanza del P.M. di liquidazione giudiziale di una impresa in amministrazione giudiziaria ex D. Lgs. 159/2011: legittimazione a richiedere l'accesso ad un diverso strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Tribunale Ordinario di Gela, Sez. Fallimentare, 07 aprile 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Stefania Sgroi, Giud. Giuliana Polizzi e Pietro Enea.
Impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria ai sensi del codice antimafia – Istanza di liquidazione giudiziale proposta dal P.M. - Legittimazione a proporre una domanda di accesso ad un diverso strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza – Termine di decadenza entro il quale deve essere eventualmente proposta.
Qualora l’impresa già sottoposta ad amministrazione giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, sia destinataria ad opera del P.M. di un ricorso finalizzato all’apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale, la legittimazione a proporre una domanda di accesso a un diverso strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza spetta all’amministratore giudiziario exart. 63, comma 8 bis, di detto decreto, intendendosi il termine “fallimento” cui quella disposizione fa riferimento sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale” exart. 349 C.C.I.; la domanda va, trattandosi di caso di “pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore” eventualmente proposta con ricorso entro il termine di decadenza exart. 40, comma 10, C.C.I., coincidente con la prima udienza fissata ai sensi del successivo art. 41 C.C.I. [nello specifico, nessuna domanda in tal senso era stata proposta dall'amministratore giudiziario che aveva invece aderito al ricorso del Pubblico Ministero, avendo entrambi ritenuto che l’eventuale proposta prospettata da un terzo sarebbe risultata inidonea a garantirne il risanamento aziendale, in quanto volta all’acquisizione di un mero ramo di azienda dell’intimata relativo agli appalti pubblici, a fronte di contratti già risolti e di una ingentissima esposizione debitoria da ripianare, onde il Tribunale in presenza dei necessari presupposti ha proceduto a dichiarare aperta la liquidazione giudiziale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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