Corte di Cassazione (9549/2025) - Piano del consumatore ex L. 3/2012: considerazioni in tema previsione di una moratoria nel pagamento dei crediti prelatizi e di eventuale falcidia o soddisfacimento parziale degli stessi.

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Data di riferimento: 
11/04/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2025, n. 9549 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.

Sovraindebitamento - Piano del consumatore – Crediti prelatizi – Previsione possibile ex art. 8, comma 4, L. 3/2012 di un moratoria di un anno nel pagamento - Interpretazione di quella disposizione da privilegiarsi – Fondamento.

Piano del consumatore – Crediti prelatizi – Piano che preveda una moratoria superiore al termine annuale e una falcidia di quelli – Analogia col concordato preventivo – Necessario riconoscimento al creditore del diritto di voto – Esclusione – Ragione sottostante.

Piano del consumatore – Credito assistito da privilegio, pegno o ipoteca – Pagamento - Previsione del riconoscimento nei limiti della capienza del valore del bene – Parte residua del credito – Collocazione in chirografo – Motivo per cui si deve considerare necessaria.

L'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, nello stabilire la possibilità della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ‘fino ad un anno dall'omologazione’, non va inteso nel senso che il pagamento dei creditori privilegiati deve avvenire entro il termine di un anno dalla omologazione del piano del consumatore, dovendosi inquadrare detto termine nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo è, appunto, il provvedimento di omologa. In altre parole, il termine (al massimo) annuale ex art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano («salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»). Né può deporre in senso contrario, a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alle condizioni e ai limiti della sua utilizzabilità, il regime previsto con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dall'art. 67, comma 4, secondo periodo, C.C.I., come risultante a seguito della modifica introdotta da ultimo dal D. Lgs. 136/2024, che in tema di pagamento dei crediti prelatizi dispone “la proposta può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali»; ciò si deve ritenere in ragione della sostanziale sovrapponibilità, a parte l'allungamento del termine da uno a due anni, di detta previsione con quella della disposizione della L. 3/2012 sopra richiamata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può sostenersi che, ai fini della tutela del creditore prelatizio, ogni qualvolta il piano del consumatore preveda, come nello specifico, una moratoria superiore al termine annuale e una falcidia del credito, possa farsi ricorso in via analogica alle disposizioni in materia di concordato preventivo riconoscendo al creditore un diritto di voto e prevedendo il necessario raggiungimento di una qualche maggioranza di adesioni, ciò seppure le due procedure condividano una medesima ratio e abbiano profili di disciplina comuni, in quanto lo strumento dell'interpretazione analogica presuppone l'individuazione di una lacuna nell'ordinamento, condizione che nel caso dell'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 non ricorre stante dal momento che è stata una precisa scelta del legislatore quella di non richiedere a fini omologatori il gradimento dei creditori. A ciascun creditore rimane comunque la possibilità, attivandosi in tal senso, di contestare la convenienza del piano nella parte che in particolare li riguarda, e, in tal caso, il giudice accoglie la domanda di omologazione solo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione di quello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 12 bis, comma 4, L. 3/2012), decisione che il creditore può pur sempre contestare mediante reclamo, (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla luce del disposto dell'art. 7, comma, 1 della L. 3/2012 (come applicabile al piano del consumatore in virtù del richiamo operato dall'art. 6, comma 1), che sostanzialmente riproduce la previsione dettata dall'art. 160, comma 2, L.F. con riferimento al concordato preventivo, laddove al creditore prelatizio venga attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio (come consentito appunto dal predetto l'art. 7, comma 1), quello stesso non cessa di essere creditore per la parte residua, che, degradata in chirografo, gli dà diritto a un ulteriore soddisfacimento nella misura prevista per gli altri creditori chirografari, ciò in quanto la disposizione secondo cui la parte incapiente del credito privilegiato va trattata come credito chirografario, dettata in modo esplicito per il concordato preventivo, è espressione del principio generale di cui all'art. 2741 c.c. secondo cui tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32996/CrisiImpresa?Importante-decisione-della-Cassazione-sulla-moratoria-nella-procedura-del-consumatore#google_vignette

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32997/CrisiImpresa?Cassazione%3A-va-sempre-collocata-in-chirografo-la-parte-incapiente-del-credito-privilegiato

[con riferimento alla prima massima, in tema di previsione ex l. 3/2012 di una moratoria oltre un anno dall'omologazione dei crediti prelatizi in sede di piano del consumatore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 dicembre 2024, n. 34150 https://www.unijuris.it/node/8216 e in tema di rapporto tra normativa fallimentare e normativa di cui al codice della crisi e dell'insolvenza: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 https://www.unijuris.it/node/5574; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 dicembre 2024, n. 31790 https://www.unijuris.it/node/8270; con riferimento alla terza massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 settembre 2022, n. 2784 https://www.unijuris.it/node/6484].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: