Corte di Cassazione (9371/2025) - Concordato preventivo con riserva: termine entro il quale il giudice adito deve rilevare la propria incompetenza; possibilità per le parti di proporre regolamento necessario di competenza.

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Data di riferimento: 
09/04/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 aprile 2025, n. 9371 – Pres. Mauro Di Marzio, Rel. Eduardo Campese.

Concordato preventivo con riserva – Momento entro il quale il giudice adito può dichiararsi territorialmente incompetente - Irrilevanza dell'avvenuto riconoscimento dei termini e del riconoscimento di misure protettive.

Avvenuto accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza - Rilevazione d'ufficio da parte del giudice della propria incompetenza – Possibilità per le parti di proporre impugnazione mediante regolamento necessario di competenza ex art 42 c.p.c. - Necessità che risultino regolarmente informate circa il provvedimento assunto dal giudice – Fondamento.

In tema di concordato preventivo con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale exart. 27 CCII deve essere individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, pertanto, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 CCII, così da coincidere con il momento della deliberazione di ammissione ovvero di non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale; a tal fine risulta peraltro irrilevante sia la precedente emissione del decreto di concessione del termine exart. 44 CCII, che l’eventuale delibazione della richiesta di misure protettive o cautelari. (Massima Ufficiale)

Il provvedimento con il quale il Tribunale adito in relazione ad un procedimento di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 dell’art. 27 C.C.I. dichiara la propria incompetenza territoriale deve ai sensi dell'art. 29 avere la forma dell'ordinanza; avverso la stessa, attesa l’evidente analogia complessivamente riscontrabile tra il tenore letterale dell’art. 9 bis L.F. e quello desumibile dagli artt. 29, 31 e 32 C.C.I., deve, malgrado il silenzio del medesimo Codice sullo specifico punto, ritenersi ammissibile, oggi, il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. posto che la soluzione negativa già affermatasi vigente la vecchia disciplina della legge fallimentare del 1942 e, almeno inizialmente, anche dopo la novella del 2006/2007, è stata rivisitata e superata da Corte di Cassazione, Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20666 (cfr. in questa rivista https://www.unijuris.it/node/4995) che, al riguardo, ha previsto in particolare l'obbligo della comunicazione alla parti del provvedimento che decide della competenza per consentire loro di proporre quell'impugnazione entro nel rispetto del termine fissato dall'art. 47 c.p.c.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-9-aprile-2025-n-9371-pres-di-marzio-est-campese

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33027/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-rilievo-dell%E2%80%99incompetenza-e-misure-protettive

[nello stesso senso del principio di cui sopra, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3239 https://www.unijuris.it/node/6715 e Cassazione civile, sez. VI, 16 Gennaio 2017, n. 907 https://www.unijuris.it/node/3525; in tema di competenza territoriale con riguardo alla disciplina del concordato preventivo anteriore a quella in quel caso applicabile ratione temporis, cfr.: Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3239 https://www.unijuris.it/node/6715 e in tema di inderogabilità e funzionalità della disciplina fallimentare che all'art. 9 L.F. regolava detta competenza e di scelta del luogo da privilegiarsi quale punto di riferimento: Cassazione Civile, Sez. VI, 11 Febbraio 2019, n. 3945 https://www.unijuris.it/node/4858; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2019, n. 20661 https://www.unijuris.it/node/5198; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 05 agosto 2021, n. 22389 https://www.unijuris.it/node/5853; Cassazione civile, Sez. Un., 25 giugno 2013, n. 15872 https://www.unijuris.it/node/2014 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16116 https://www.unijuris.it/node/5279].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza