Tribunale di Ancona – Composizione negoziata: vaglio condizioni per la cessione d’azienda. Ammissibilità attività successiva alla chiusura della composizione negoziata dell’esperto.

Tribunale di Ancona, 27 marzo 2025 (data di decisione) – G.D. dott.ssa Giuliana Filippello
Composizione negoziata – Cessione dell’azienda – Vaglio sussistenza condizioni.
Composizione negoziata – Attività dell’esperto successiva alla chiusura – Ammissibilità.
Nell’ambito della composizione negoziata, ai fini dell’autorizzazione alla cessione dell’azienda, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 22 CCII ossia la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Il primo requisito può ritenersi sussistente anche qualora la salvaguardia dell’attività non possa che essere gestita tramite continuità indiretta, a fronte dell’incapacità economico-finanziaria della ricorrente. Parimenti, il secondo requisito può ritenersi soddisfatto dalla cessione d’azienda qualora questa consenta la realizzazione di un attivo maggiore rispetto ai valori di liquidazione. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 1, e 22, comma 1-bis, CCII, l’attività dell’esperto può proseguire anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata; parimenti, l’attuazione del decreto autorizzativo può verificarsi successivamente. Deve, quindi, ritenersi ammissibile l’attività di vigilanza dell’esperto volta ad assicurare che il redigendo accordo contenga una specifica clausola con l’indicazione che il corrispettivo della vendita dell’azienda, destinato alla soddisfazione dei creditori, confluisca su un conto vincolato all’ordine dell’esperto che, poi, dovrà provvedere alla ripartizione delle somme contestualmente all’ottenimento del consenso alla cancellazione dei gravami da parte dei creditori ipotecari. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)