Corte di Cassazione (8926/2025) – Fallimento e protrazione della detenzione senza titolo di beni aziendali da parte della curatela pur in presenza di un contratto d'affitto antecedentemente risolto che li riguardava.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 aprile 2025, n. 8926 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Cosmo Crolla.
Fallimento – Contratto di affitto d’azienda antecedentemente risolto – Protrazione della detenzione senza titolo da parte della curatela – Responsabilità aquilana anche in assenza di dolo o colpa grave - Indennità spettante alla concedente per mancata restituzione – Prededuzione – Liquidazione in via equitativa.
In tema di fallimento, quando il contratto d’affitto d’azienda sia risolto ancor prima dell'apertura della procedura concorsuale, la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela, in quanto carente di titolo giuridico, è fonte di responsabilità aquiliana ancorché il verificarsi di siffatta situazione non sia imputabile a dolo o a colpa del curatore, ma debba considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa; con la conseguenza che il credito del proprietario del bene, eventualmente da determinarsi in via equitativa, risulta a carico del fallimento in via prededuttiva, ai sensi dell’art. 111, comma 2, L. fall. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-4-aprile-2025-n-8926-pres-pazzi-est-crolla
[in tema di responsabilità extracontrattuale per mancata restituzione senza titolo di un immobile locato ad opera della procedura fallimentare ad apertura della procedura concorsuale avvenuta, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 luglio 2018 n. 20146 https://www.unijuris.it/node/4253 e in tema di prededucibilità del credito che ne consegue: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 giugno 2022, n. 18289 https://www.unijuris.it/node/6367].