Tribunale di Velletri – L'art. 118 bis C.C.I. che consente in presenza di circostanze sopravvenute imprevedibili di apportare modifiche al piano di concordato in continuità come omologato, non può applicarsi al concordato semplificato.
Tribunale Ordinario di Velletri, Sez. I civ. Area concorsuale, 20 dicembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Antonino Pasquale La Malfa, Rel. Francesca Aratari, Giud. Raffaella Calvanese.
Concordato semplificato omologato – Istanza del ricorrente di apportare ex art. 118 bis C.C.I. modificazioni al piano – Richiesta giustificata dal sopravvenire di circostanze imprevedibili – Inapplicabilità di quella disposizione come prevista con riferimento al concordato in continuità – Fondamento.
Laddove l'imprenditore che aveva formulato ai sensi dell'art. 25 sexies C.C.I. una proposta come omologata di concordato semplificato, rientrante nella particolare di tipologia prevista dall'art. 25 septies, secondo comma, basandosi il piano di liquidazione su un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda, si deve ritenere inammissibile la richiesta dallo stesso ricorrente presentata ai sensi dell'art. 118 bis C.C.I., a suo dire in presenza del verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, volta ad apportare modifiche sostanziali del piano consistenti nella variazione in pejus delle percentuali di soddisfacimento dei creditori appartenenti ad alcune delle classi; ciò sia in quanto il comma 8 dell’art. 25 sexiesC.C.I. nel prevedere, in quanto compatibile, l’applicabilità di alcune norme sul concordato preventivo, quali gli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341 , non ha richiamato la disposizione dell’art. 118 bisC.C.I., sia in quanto detto articolo fa specifico riferimento alla possibilità di apportare modifiche sostanziali a un piano di concordato in continuità aziendale e tale non è, per sua stessa definizione, un concordato semplificato e le modifiche previste da detta disposizione possono interessare il solo piano e non anche la proposta concordataria che deve ritenersi assistita dall’irretrattabilità, propria del giudicato che è intervenuto sulla omologa. [nello specifico il tribunale ha rigettato pertanto quella richiesta, vieppiù in quanto le circostanze su cui si basava non risultavano imprevedibili avendone l'imprenditore avuta conoscenza già da un anno] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-velletri-20-dicembre-2024-pres-la-malfa-est-aratari
[questo il testo del all'art. 118 bis C.C.I.avente ad oggetto “Modificazioni del piano” come introdotto dal D.Lgs. 136/2024:
1. Se dopo l’omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l’adempimento della proposta, l’imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione di cui all’articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell’articolo 118, comma 1.
2. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all’adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l’attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.
3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’articolo 48, commi 1, 2 e 3 e all’esito il tribunale provvede con decreto motivato].
