Tribunale di Verona - Liquidazione controllata di persona fisica irreperibile la cui ditta sia stata cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese: presupposto di ammissibilità della proposizione di un ricorso e modalità di notifica.
Tribunale Ordinaria di Verona, Sez. II civ., 22 marzo 2025 – Pres. Monica Attanasio, Rel. Pier Paolo Lanni, Giud. Luigi Pagliuca.
Liquidazione controllata di debitore persona fisica – Ditta di cui era titolare cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese – Istanza del creditore di apertura della procedura – Credito sorto dopo la cancellazione della ditta – Assoggettabilità alla preclusione ex art 33 C.C.I. - Esclusione – Ammissione possibile a quella procedura.
Accesso alla liquidazione controllata - Ricorso proposto da un creditore nei confronti di persona fisica irreperibile - Modalità di notifica dello stesso e del decreto del tribunale di fissazione d'udienza - Necessaria effettuazione nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c. - Fondamento.
Deve considerarsi ammissibile l’istanza del creditore per l’apertura della liquidazione controllata del debitore persona fisica insolvente pur a fronte dell’avvenuta cancellazione dal registro per le imprese da oltre un anno della ditta di cui era titolare ogni qualvolta il credito per cui si agisce risulti venuto ad esistenza dopo la cancellazione stessa, ciò in quanto l’interpretazione logico-sistematica (oltre che costituzionalmente orientata al rispetto del canone di ragionevolezza ricavabile dall’art. 3 Cost.) dei commi 1 e 1-bis dell’art. 33 C.C.I. induce a ritenere che, con riferimento all’istanza di apertura della liquidazione controllata della persona fisica titolare di impresa individuale, la preclusione da decorso del termine annuale dalla cancellazione dal registro per le imprese operi solo per i crediti maturati prima della cancellazione stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di notifica del ricorso di un creditore volto all'apertura di un procedimento per la risoluzione della crisi e dell'insolvenza nei confronti di un suo debitore, persona fisica (ad esempio come nello specifico, della liquidazione controllata) e del provvedimento di fissazione d'udienza del tribunale, deve ritenersi che, nel caso in cui quel soggetto risulti irreperibile, la notificazione possa aver luogo nelle forme ordinarie come previste dall'art. 143 c.p.c.; l'art. 40, ottavo comma C.C.I. prevede infatti una forma speciale ed esclusiva di notificazione anche per le persone fisiche non obbligate a munirsi di domicilio digitale, modalità che presuppone sia nota la residenza di quelle stesse, ma non considera la possibilità che risultino irreperibili tanto che non contiene alcun riferimento al riguardo, neppure in particolare all'ultima residenza nota. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
[al riguardo giova osservare che il D.Lgs 136/2024 ha all'art. 33, comma 1, C.C.I. esteso letteralmente alla liquidazione controllata la preclusione annuale dettata in tema di liquidazione giudiziale e ha inserito il comma 1 bis che così recita: “Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1”].
