Corte d'Appello di L'Aquila - Concordato semplificato: inaccoglibilità della richiesta formulata in sede di reclamo avverso la mancata omologazione di pronuncia dell'inibitoria all'apertura della liquidazione giudiziale.
Corte d'Appello di L'Aquila, 12 marzo 2025 (data della pronuncia) – Pres. Silvia R. Fabrizio, Cons. Rel. Alberto Iachini Bellisarii, Cons. Federico Ria.
Concordato semplificato – Diniego di omologazione – Reclamo proposto avanti alla Corte d'Appello – Istanza della reclamante di inibitoria dell'apertura della liquidazione giudiziale – Inaccoglibilità – Fondamento.
In pendenza della decisione della Corte d'Appello sul reclamo proposto ex artt. 25 sexies, comma 6, e 247 C.C.I. da una società in crisi avverso il diniego da parte del Tribunale di omologazione del concordato semplificato cui aveva richiesto di accedere, a fronte del quale la Corte adita aveva disposto una CTU per decidere della natura postergata di un finanziamento erogato dai suoi soci a favore dell'appellante come determinante ai fini dell'accoglimento o meno del gravame, non può trovare accoglimento l'istanza di riconoscimento di una misura protettiva da quella stessa avanzata volta a che fosse inibita, in attesa della decisione sul reclamo, al riguardo come dipendente anche dall'esito di quella consulenza, l'apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 37 e 38 C.C.I. come richiesta dalla società reclamata avanti al Tribunale nei suoi confronti; ciò in quanto l'art. 55, comma 6, C.C.I., disposizione non contemplata dal comma 8 dell'art. 25 sexies, prevede un tale potere sospensivo in capo al giudice del reclamo esclusivamente ex art. 47, comma 5, e 50 C.C.I. con riferimento ai procedimenti di regolazione giudiziale della crisi, facoltà quindi che non si può considerare applicabile al concordato semplificato neppure in via analogica data la sua natura negoziale, e ciò anche perché il riconoscimento di una misura cautelare richiede che ricorrano i presupposti del fumus boni juris, in quel caso non ricorrente non essendo scontato che la CTU confermi la tesi sostenuta dalla reclamante, e del periculun in mora, anch'esso non sussistente non essendo la sentenza sul reclamo ancora stata emessa ed essendo in ogni caso reclamabile [nello specifico la reclamante aveva richiamato l' art. 247 C.C.I. dovendosi a suo avviso, in assenza di indicazioni da parte degli artt. 25 sexiese septies C.C.I., fare applicazione dei principi generali in materia di poteri del Giudice di cui in particolare a detta norma, pur avendo la stessa ad oggetto il reclamo avverso il decreto che omologa il concordato nella liquidazione giudiziale e pur nulla disponendo in merito alla formulata richiesta di riconoscimento di misure protettive, ciò in quanto relativamente a quelle avrebbero potuto trovare applicazione, con riferimento alla particolare tutela richiesta, le norme, anch'esse generali, di cui agli artt. 54 e 55 C.C.I.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
