Tribunale di Lodi - Concordato preventivo revocato per atti in frode: l'attestatore che non abbia svolto con la diligenza professionale richiesta il suo incarico non ha diritto ad essere ammesso al passivo nel fallimento che ne è conseguito.

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Data di riferimento: 
04/03/2025

Tribunale Ordinario di Lodi, Sez. civile, 04 marzo 2025 - Pres. Elena Giuppi, Rel. Grancesca Varesano, Giud. Luisa Dalla Via.

Concordato preventivo – Doveri professionali cui è chiamato l'attestatore - Inadempimento pur in presenza di atti in frode commessi dal debitore – Revoca ex art. 173 L.F. del concordato a causa di una non esaustiva “disclosure” offerta ai creditori – Istanza di ammissione al passivo del contributo per l'attività svolta – Formulazione da parte dell'attestatore nel successivo fallimento – Motivato legittimo rigetto.

In sede di accesso di un debitore a concordato preventivo, anche con riserva, l’attestazione di veridicità dei dati aziendali, in quanto prodromica al cd. consenso informato dei creditori, non può essere una asserzione anodina o ellittica, ma deve avere una portata esplicativa, con indicazione dei criteri ricostruttivi impiegati da quel professionista come incaricato della sua redazione, in una logica di esplicitazione e chiarimento di ogni verifica (confermativa o rettificativa) effettuata sui dati emersi dalle scritture contabili e dai loro saldi, gli unici dati accessibili ai terzi prima del periodo concorsuale; deve perciò, affinché possa dirsi avere l'attestatore operato con adeguata diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., l'attestazione essere sorretta da una “disclosure” esaustiva e non superficiale sulle condizioni dell’impresa. Costituisce, infatti, onere dell’attestatore, a fronte della ricezione da parte della società di dati inesatti, insufficienti o incompleti, contestare la circostanza, richiederne l’integrazione e, in via di estremo subordine, in caso di mancata integrazione, valutare l’opportunità di rinunciare all’incarico ricevuto; in difetto di tali ulteriori accertamenti ed approfondimenti che l’attestatore è chiamato ad effettuare, la mera circostanza che l’attestatore medesimo non fosse a conoscenza degli atti in frode posti in essere dalla società in concordato che ne hanno poi condotto alla revoca ex art.173 L.F., né avesse il dovere giuridico di impedirli, non esclude l’addebitabilità allo stesso di profili di inadempimento al proprio incarico professionale tali da giustificare, in caso di conseguente dichiarazione di fallimento del debitore, l’esclusione del di lui credito dallo stato passivo. A fronte delle contestazioni di inadempimento ai suoi doveri mossegli dalla curatela spetta infatti all'attestatore che formuli la richiesta di insinuazione fornire la prova contraria di aver operato con adeguata diligenza professionale, pur non avendo rilevato e informato la procedura ed i suoi creditori in merito a tutte le anomalie che hanno poi condotto alla revoca del concordato e che avrebbero oggettivamente potuto essere rilevate, ciò anche a fronte di una doverosa più approfondita e critica analisi dei dati comunicati dalla società, così come effettuata dal Commissario sulla base della documentazione trasmessa dalla stessa a seguito di semplice richiesta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32891/CrisiImpresa?Concordato-preventivo-e-acquisizione-asettica-e-acritica-dei-dati-aziendali-da-parte-dell%E2%80%99attestatore

[in tema di necessarie informazioni che devo corredare la domanda di concordato preventivo ai fini di garantire una conoscenza informata da parte dei creditori al fine dell'espressione del voto e di conseguenze che derivano dal mancato rispetto di tale dovere, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 maggio 2023, n. 15230 https://www.unijuris.it/node/7067; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2022, n. 12115 https://www.unijuris.it/node/6269 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2018, n. 15013 https://www.unijuris.it/node/4821; in tema di conseguenze che derivano all'attestatore che non ha svolta una prestazione in linea con gli obblighi professionali cui è tenuto, in caso di commissione da parte del debitore di atti in frode: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 dicembre 2023, n. 36401 https://www.unijuris.it/node/7592].

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: