Tribunale di Rimini - Concordato preventivo non omologato a motivo, in particolare della mancata predisposizione da parte dei professionisti incaricati di un valido piano di risanamento.

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Data di riferimento: 
15/01/2025

Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Unica civile, 15 gennaio 2025 – Giud. Maura Mancini.

Concordato preventivo - Professionisti incaricati della predisposizione del piano – Inadempimento del mandato conferito – Mancata omologazione e conseguente dichiarazione di fallimento – Conseguenze che ne derivano su iniziativa di quella procedura.

In presenza di un inadempimento di non scarsa importanza nell'assolvimento dell'incarico loro conferito, in particolare consistente nell'obbligo di fornire alla committente un adeguato bagaglio informativo a riguardo delle possibili strade percorribili tra quelle previste dalla legge per la definizione della situazione debitoria di quella, va giustamente accolta la richiesta del Fallimento di pronuncia della risoluzione del mandato conferito ai professionisti incaricati da una società in situazione economico finanziaria deficitaria, tale da farne presumere uno stato di insolvenza come difatti poi nel conseguente fallimento riscontrato, di predisporre un piano di risoluzione aziendale della crisi attraverso l'adozione di procedure di tipo concorsuale, nonché la richiesta di restituzione di quanto da quei professionisti poi ottenuto quale retribuzione anticipata al momento di presentazione di un piano di concordato preventivo, non risultando sufficiente a comportare una tale condanna il solo fatto di non essere lo stesso stato omologato ma risultando necessario il riscontro di tale comportamento irrispettoso dell'impegno contrattualmente assunto. [nello specifico, la medesima società per tale motivo poi dichiarata fallita, come prima in sede concordataria assistita da quei professionisti, aveva riconosciuto l'insufficienza e la generalità del piano da quelli a suo favore predisposto (un “piano di marketing in via di sviluppo”, privo cioè di un qualche elemento di concretezza tale da consentirne una valutazione positiva), nonché il difetto di fattibilità di quello, senza che gli stessi pur legittimati in ragione del rapporto in precedenza intercorso proponessero poi reclamo ex art. 18 L.F.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32892/CrisiImpresa?L%27inadempimento-del-professionista-incaricato-dal-debitore-di-valutare-ed-elaborare-un-piano-di-risanamento

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: