Corte di Cassazione (11224/2025) – Revocatoria fallimentare: considerazioni in tema di termine triennale previsto per l'esercizio, di esenzione ex art. 67, comma 3, lettera) L.F. e di presunzione di pregiudizio per la massa.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 aprile 2025, n. 11224 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.
Azioni revocatorie fallimentari – Termine triennale ex art. 69 bis, comma 1, L. fall., previsto per l'esercizio - Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento - Decorrenza dal momento in cui la dichiarazione di fallimento ha avuto luogo – Fondamento.
Esenzione da revocatoria – Ipotesi prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), legge fall. - Necessario riferimento ai soli pagamenti effettuati «nei termini d’uso”.
Azione revocatoria fallimentare – Presunzione “iuris tantum” del danno derivato alla massa – Convenuto che sostenga non esservi stato alcun pregiudizio – Necessità di fornire la prova contraria.
La decorrenza del termine triennale ex art. 69 bis, comma 1, L. fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo. (Massima Ufficiale)
L'esenzione da revocatoria prevista in particolare dall’art. 67, comma 3, lett. a), legge fall. non opera in genere per tutti «i pagamenti regolari e tempestivi di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa», bensì soltanto per quelli che vengono effettuati «nei termini d’uso”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nell’azione revocatoria fallimentare, a differenza che in quella ordinaria, la nozione di danno quale condizione richiesta perché possa essere esperita non è assunta in tutta la sua estensione, perché il pregiudizio alla massa – che può consistere anche nella mera lesione della par condicio creditorum o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti – è presunto in ragione del solo fatto dell’insolvenza, cosicché grava sul convenuto in revocatoria l'onere di dimostrarne l'insussistenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-29-aprile-2025-n-11224-pres-ferro-est-zuliani
[con riferimento alla prima massima, in tema di ipotesi in cui il principio di consecuzione tra procedure non opera per non avere carattere generale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5090https://www.unijuris.it/node/6109 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2021, n. 33364 https://www.unijuris.it/node/5918; con riferimento alla terza massima, in tema di presunzione “iuris tantum” di danno per la massa sussistente in sede di revocatoria fallimentare: Cassazione civile, Sez. I, 15 Maggio 2019, n. 13002 https://www.unijuris.it/node/4925].
