Tribunale di Catanzaro – Rendiconto finale predisposto dal curatore che risulti revocato: controllo di cassa e di gestione da compiersi dal Tribunale in presenza di contestazioni mosse al suo operato dal curatore subentrato.
Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sez. I civ., 18 marzo 2025 – Pres. Maria Concetta Belcastro, Rel. Francesca Rinaldi, Giud. Fortunata Esposito.
Fallimento – Revoca del curatore – Rendiconto finale da quello obbligatoriamente predisposto – Approvazione da parte del G.D. - Contestazioni mosse dal curatore subentrato – Natura delle valutazioni da svolgersi da parte del tribunale al riguardo.
Il decreto con cui il giudice delegato, in assenza di contestazioni o laddove sia raggiunto un accordo su quelle, approva il rendiconto del curatore assume una mera natura ordinatoria, onde si deve ritenere non sussistano ostacoli alla sua revocabilità da parte del medesimo giudice delegato che lo ha pronunciato, al pari di quanto previsto per tutti gli altri decreti gestionali e/o amministrativi del giudice delegato. La stessa natura va riconosciuta al provvedimento con cui, ritenuto viceversa che le contestazioni sollevate ostassero all'approvazione non contenziosa, il giudice fissi l'udienza davanti al collegio (art. 116, ultimo comma, l. fall.), aprendo il sipario sull'autonomo giudizio di rendiconto di competenza del tribunale, collegio che a maggior ragione si deve ritenere possa esprimersi sul rendiconto laddove sia stato approvato dal giudice delegato pur in presenza di contestazioni. [nello specifico, alla luce di ciò, il Tribunale ha ritenuto che l'avvenuta approvazione da parte del giudice delegato in assenza di contestazioni del rendiconto obbligatoriamente ex art. 116, primo comma, predisposto dal curatore a seguito della di lui revoca e prima della sua sostituzione con un diverso curatore, non gli precludesse, in presenza di contestazioni mosse da quest'ultimo avverso l'operato del suo predecessore non risolvibili da parte del giudice delegato, la necessaria valutazione del “rendiconto finale” da quello predisposto al termine del suo incarico non solo sotto l'aspetto contabile, al fine di rilevare la sussistenza di errori od omissioni materiali commessi nella redazione (rendiconto di cassa), ma anche in merito all'amministrazione da quello stesso svolta in precedenza al fine di rilevarne in particolare la presenza di eventuali profili di responsabilità ai sensi dell'art. 38 l. fall. per aver esposto la massa ad un rischio di danni anche solo potenziali (rendiconto di gestione);ciò in quando quel documento assolve appunto a tale duplice funzione]. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 05 Marzo 2019, n. 6377 https://www.unijuris.it/node/4625; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5129 https://www.unijuris.it/node/6111].
