Tribunale di Piacenza - Liquidazione controllata: dovendo avere la procedura finalità esclusivamente liquidatoria la prosecuzione dell'attività da parte del debitore deve essere necessariamente circoscritta entro limiti ben precisi.

Tribunale Ordinario di Piacenza, Sez. civile, 06 marzo 2025 – Pres. Stefano Brusati, Rel. Stefano Aldo Tiberti, Giud. Antonino Fazio.
Liquidazione controllata – Previsione della continuità aziendale o dell'esercizio provvisorio dell’impresa – Ipotesi da escludersi – Ragione sottostante - Prosecuzione dell’attività da parte del debitore – Condizioni e limiti – Valutazione rimessa alla discrezionalità del tribunale – Criterio.
Con riferimento alla domanda di accesso alla liquidazione controllata da parte di un imprenditore la previsione della prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte dello stesso non può intendersi alla stregua di una continuità aziendale o di un esercizio provvisorio, avendo quella procedura finalità esclusivamente liquidatoria e non essendo applicabile l’art. 211 C.C.I. che in sede di liquidazione giudiziale lo prevede, in quanto non richiamato dall’art. 275 C.C.I., che nel replicare parzialmente il contenuto dell’art. 211, comma 1, volutamente omette ogni riferimento all’esercizio provvisorio. Pertanto, l’attività che il ricorrente potrà eventualmente esercitare nel corso di quella procedura, come necessariamente specificata e delimitata da parte del G.D., non potrà avvalersi della dotazione strumentale e, in genere, dei beni aziendali, destinati tutti alla liquidazione , essendo quelli stessi, al più, concedibili in godimento precario al debitore per il tempo strettamente necessario a garantirgli i mezzi di sussistenza necessari per soddisfare le esigenze elementari della vita sue e della sua famiglia come delimitati dell'art. 268, comma 4, C.C.I. durante la ricerca di un nuovo impiego. Trattasi di valutazione rimessa all'apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco ciò in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua situazione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)