Tribunale di Milano - Concordato semplificato di gruppo: considerazione in tema di tribunale competente a procedere all'omologazione in presenza di un opposizione sul punto.

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Data di riferimento: 
17/04/2025

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 17 aprile 2025 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Guendalina A. V. Pascal.

Concordato semplificato di gruppo - Istanza di omologazione – Procedura di liquidazione coatta amministrativa – Precedente avvio – Decreto di apertura non emesso – Competenza.

Con riferimento ad una proposta di concordato semplificato presentata ai sensi dell'art. 284 C.C.I all'esito della composizione negoziata, avanti al tribunale competente ai sensi dell'art. 27 C.C.I., come richiamato all'art. 286 C.C.I., da un gruppo di imprese, non costituisce, in presenza dei necessari presupposti, ostacolo alla sua omologazione la circostanza che un creditore abbia obiettato che nel corso della precedente composizione negoziata una delle società facenti parte di quel gruppo sia stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa avanti ad un diverso tribunale rispetto a quello in quella sede adito, ciò laddove, come nello specifico, il decreto di apertura di quella prima procedura negoziale sia stato emesso nel vigore della proroga di 120 giorni prevista dall'art.19, quinto comma C.C.I. delle misure protettive e non risulti pertanto essere stato pubblicato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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