Tribunale di Milano –Accesso a concordato semplificato “in bianco”: anche in quel caso la domanda piena deve essere depositata nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esperto di cui all'art. 17 C.C.I.

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Data di riferimento: 
31/03/2025

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 31 marzo 2025 – Pres. Rel. Luisa Vasile, Giud. Luca Giani e Francesco Pipicelli.

Concordato semplificato “in bianco” - Istanza di accesso – Termine perentorio e pertanto non prorogabile di presentazione della domanda piena – Fondamento.

La possibilità di formulare, alla luce della modifica introdotta dal D.Lgs. 136/2024 all'art. 25 sexies, primo comma, C.C.I., una domanda di concordato semplificato “in bianco”, vale a dire con riserva di deposito della proposta e del piano, si deve ritenere che non abbia eliminato il presupposto necessario che la domanda piena venga, anche in quel caso, depositata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esperto di cui all'art. 17 C.C.I. mediante la quale ha dichiarato che, nel corso della composizione negoziata, le soluzioni indicate dall’art. 23, commi 1 e 2 lett. a) e b) C.C. I. erano risultate non praticabili pur essendosi le trattative, come avviate stante il ricorrere di concrete possibilità di addivenire ad un risanamento dell'impresa, svolte secondo correttezza e buona fede; ciò deve improrogabilmente avvenire nel rispetto della dichiarata funzione sottesa a quello strumento alternativo, come richiamata nella relazione illustrativa del Correttivo ter 2024, di celermente liquidare il patrimonio del debitore quando le altre soluzioni conservative siano risultate inutili. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32935/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-il-termine-per-il-deposito-della-proposta-e-del-piano-%C3%A8-prorogabile%3F

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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