Tribunale di Pescara– Ristrutturazione dei debiti del consumatore: conseguenza del mancato rispetto del termine ordinatorio di venti giorni per le osservazioni. Inammissibile la valutazione di convenienza con parametro la liquidazione individuale.

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Data di riferimento: 
15/04/2025

Tribunale di Pescara, 15 aprile 2025 – G.D. dott.ssa Federica Colantonio

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Termine di venti giorni per osservazioni – Natura ordinatoria – Prorogabilità solo prima della scadenza – Conseguenze.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Valutazione di convenienza – Liquidazione individuale – Inammissibilità.

In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sebbene il termine per l’invio delle osservazioni/contestazioni non sia definito perentorio dalla legge, la natura ordinatoria del termine non lo rende meno cogente: lo stesso può essere prorogato purché “prima della scadenza” (secondo la chiara lettera dell’art. 154 c.p.c. sulla cui base la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che i termini ordinatori possono essere prorogati solo prima della scadenza, con la conseguenza che il loro infruttuoso decorso produce gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio scaduto: Cass. n. 1064 d.d. 19/01/2005; n. 3406 d.d. 20/02/2004). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la contestazione della convenienza della procedura, sollevata da un creditore, deve considerarsi inammissibile qualora il creditore abbia preso come parametro di raffronto la liquidazione individuale (pignoramento presso terzi) e non la liquidazione controllata, come espressamente previsto dall’art. 70, VII° CCII.

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33176/CrisiImpresa?Nella-procedura-del-consumatore-la-convenienza-va-contestata-entro-il-termine-di-legge

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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