Corte di Cassazione (13098/25) – Differente petitum tra la domanda di ammissione di un credito in prededuzione e la domanda di rivendica di una somma di denaro.
Corte di Cassazione, 16 maggio 2025 n. 13098– Presidente dott. Francesco Terrusi, Consigliere relatore dott. Andrea Zuliani
Fallimento – Domanda di ammissione di un credito – Domanda di rivendica di una somma di denaro – Differenza di petitum
In tema di procedure concorsuali, il petitum della domanda di ammissione del credito in prededuzione non è equivalente a quello della domanda di rivendica di una somma di denaro: infatti, la prededuzione opera su tutto il patrimonio del debitore sottoposto alla procedura concorsuale, salva solo la parte destinata ai creditori garantiti da pegno o ipoteca del ricavato della vendita dei beni gravati da tali garanzie; viceversa la rivendica, per definizione, opera soltanto su determinati beni, che vengono sottratti alla liquidazione concorsuale, per essere restituiti al loro titolare. (massima ufficiale)
Condivisibile il principio secondo cui il denaro consegnato non necessariamente passa in proprietà di chi lo riceve e lo custodisce cosicché quel denaro può essere oggetto di rivendica. Diversa l’ipotesi di incasso di crediti da parte di un soggetto e inadempimento dell’obbligo di riversare le somme riscosse al mandante, dovendo in tale caso procedersi con una domanda di insinuazione al passivo. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista: Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 14 maggio 2024 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/7852; Cass., Sez. 1, 25 gennaio 2022, n. 2128, in https://www.unijuris.it/node/6010 ]
