Procura Generale della Corte di Cassazione – Credito per oneri condominiali maturati dopo l'apertura di una procedura esecutiva individuale o concorsuale: prededucibilità da riconoscersi solo nel secondo caso.

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Data di riferimento: 
03/03/2025

Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. III civ., 03 marzo 2025 (data della pronuncia) – Procuratore Generale Giovanni Battista Nardicchia, Rel. Cons. Salvatore Sajia.

Apertura della procedura fallimentare - Immobile del fallito inserito in un complesso condominiale - Oneri condominiali maturati in corso di procedura – Insinuazione al passivo - Prededucibilità del relativo credito del Condominio.

Procedura esecutiva individuale – Immobile staggito – Oneri condominiali maturati successivamente all'apertura – Differenza rispetto a quanto avviene in sede fallimentare – Credito non prededucibile.

Esecuzione immobiliare individuale – Credito per oneri condominiali maturati in pendenza di tale procedura – Riconoscibilità del beneficio della prededuzione o del privilegio ex art. 2770 c.c. - Esclusione – Fondamento.

Tra le spese collegate all’apertura di una procedura fallimentare vanno naturalmente ricompresi gli oneri condominiali specificamente inerenti ad immobile, già di proprietà del fallito, inserito in un complesso condominiale, maturati in pendenza della procedura concorsuale, con la conseguenza che il Condominio, nell'interesse degli altri condomini, potrà insinuare al passivo il relativo credito con il beneficio della prededuzione di cui all’art. 30 della L. n. 220/2012. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Va esclusa al riguardo ogni assimilazione tra esecuzione individuale e fallimento, poiché in quest'ultimo si assiste, in relazione ai beni che costituiscono la massa attiva, a una vera e propria perdita della capacità di agire del fallito, il che non si verifica nell'esecuzione individuale, laddove l'esecutato continua ad essere proprietario del bene onde è tenuto in particolare al pagamento delle spese condominiali ordinarie o straordinarie, poiché non perde né la titolarità del proprio diritto dominicale, né – salve eccezioni di legge – la detenzione e/o il godimento del bene staggito sino all’emissione del decreto di trasferimento (art. 560, comma 8, c.p.c.), ossia fino al momento in cui le spese condominiali, quale obbligazione propter rem visceralmente legate all’immobile principale, non cominciano a maturare in capo al nuovo proprietario risultante all’esito della fase liquidatoria della procedura esecutiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al Condominio creditore del condomino esecutato non può essere riconosciuto il beneficio della prededuzione o il privilegio ex art. 2770 c.c. in relazione al credito per oneri condominiali maturati in pendenza dell’esecuzione immobiliare individuale. (Principio di diritto) [oltre alla natura prededucibile, come riconoscibile solo in sede fallimentare, va esclusa anche la natura privilegiata di quel credito non riferendosi a spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, attinenti alla sua struttura o intese ad evitarne il crollo o il perimento, ma solo di spese dirette alla sua manutenzione ordinaria o straordinaria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32917/CrisiImpresa?Il-Procuratore-Nardecchia-su-prededuzione-o-privilegio-del-condominio-in-pendenza-dell%E2%80%99esecuzione-immobiliare

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: