Corte di Cassazione (8384/2025) - Amministrazione straordinaria: termine di prescrizione dell’azione revocatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 67 L. F. e 49 del D. Lgs. 270/1999 e momento dal quale decorre.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 marzo 2025, n. 8384 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Amministrazione straordinaria – Revocatoria fallimentare – Promozione da parte del commissario straordinario – Termine di prescrizione di detta azione – Decorrenza.
In tema di amministrazione straordinaria, poiché l’art. 49 del D.Lgs. n. 270/1999 si limita a fare espresso rinvio esclusivamente alle “azioni per … la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare” quanto alla determinazione del periodo sospetto, non anche ai termini per promuovere tali azioni, così come previsti dalla norma sopravvenuta di cui all’art. 69 bis, comma 1, L. fall., che non trova pertanto applicazione, neppure in via analogica, deve ritenersi che l’azione revocatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 67 L. fall. e 49 cit. si prescrive nel termine di cinque anni stabilito dall’art. 2903 c.c., con decorrenza dal momento in cui il programma di cessione dei beni aziendali è stato approvato. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-30-marzo-2025-n-8384-pres-ferro-est-dongiacomo
[in tema di momento a partire dal quale decorre il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 dicembre 2018, n. 31194https://www.unijuris.it/node/4967; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 dicembre 2023, n. 35272https://www.unijuris.it/node/7554 e Cassazione civile, sez. VI, 15 Settembre 2017, n. 21516 https://www.unijuris.it/node/4233].
